Conflitto di competenza tra giudice civile e giudice penale e regolamento di competenza

Redazione scientifica
13 Dicembre 2021

Le Sezioni Unite si sono pronunciate in ordine alla questione di massima particolare importanza, rimessa dalla sesta sezione civile (ord. interloc. n. 14174/2021), relativa all'ammissibilità del regolamento di competenza, quale strumento di risoluzione dei conflitti tra giudice civile e giudice penale del medesimo Ufficio giudiziario.

Le Sezioni Unite si sono pronunciate in ordine alla questione di massima particolare importanza, rimessa dalla sesta sezione civile (ord. interloc. n. 14174/2021), relativa all'ammissibilità del regolamento di competenza, quale strumento di risoluzione dei conflitti tra giudice civile e giudice penale del medesimo Ufficio giudiziario.

I giudici hanno fornito risposta negativa al quesito, ribadendo che «la nozione di competenza in sede civile non si attaglia alle attribuzioni della singola sezione ordinaria di tribunale; e, non attenendo alla competenza, non è impugnabile ai sensi dell'art. 42 c.p.c. l'ordinanza del giudice civile che pure avesse reputato competente un giudice penale del medesimo Ufficio».

Reputa, invero, il Collegio che «non possa superarsi il dato positivo e di diritto vivente, che qualifica la distinzione tra le varie sezioni, siano anche civili e penali, del medesimo tribunale, come mere articolazioni interne di unico ufficio», che non possono avere riparti o conflitti di competenza con altre sezioni del medesimo Ufficio giudiziario.

Ciò chiarito, la S.C. afferma che il rimedio alla «stasi processuale» che si può verificare nel caso un giudice della sezione civile ritenga competente un magistrato della sezione penale, consiste nel rimettere la causa al Presidente il quale avrà il compito di individuare il giudice avanti al quale il giudizio deve proseguire.

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