Illegittima la liquidazione «omnicomprensiva» dei compensi spettanti per la fase monitoria ed esecutiva

Redazione scientifica
14 Dicembre 2021

La Corte di legittimità ha ritenuto illegittima la liquidazione di un importo omnicomprensivo per l'attività monitoria ed esecutiva di recupero del credito professionale svolta dall'avvocato in favore della propria assistita (ord. n. 38464/2021).

Un difensore censurava in sede di legittimità l'ordinanza del Tribunale di Lecce per aver liquidato in suo favore l'importo omnicomprensivo di Euro 300 per l'attività monitoria ed esecutiva di recupero del credito professionale svolta in favore della propria assistita, in violazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014.

La S.C. ha accolto il ricorso, atteso che «il Tribunale, pur riconoscendo il rimborso delle spese sostenute per il recupero del credito e per l'attività monitoria, ha liquidato un compenso omnicomprensivo di Euro 300, senza indicare le singole attività svolte e gli importi spettanti per ciascuna di esse, impendendo il doveroso controllo sul rispetto dei parametri di liquidazione di cui al d.m. 55/2014».

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