Somministrazione di energia: a chi spetta la prova che il contatore funzioni?
14 Dicembre 2021
La R.G. s.r.l. pretendeva il pagamento di 65.503,51 euro nei confronti della società I.C. s.r.l. in seguito alla somministrazione di energia elettrica. I.C. s.r.l. contestava la cifra richiesta, sostenendo che fosse così alta a causa di un malfunzionamento del contatore. Il Tribunale riconosceva l'ammontare dei consumi indicati dalla R.G. s.r.l., mentre la Corte d'Appello ribaltava la pronuncia di primo grado sostenendo che fosse onere del somministrante provare il funzionamento del suddetto contatore. R.G. s.r.l. ricorre in Cassazione, sostenendo che la regola secondo cui, una volta che il consumatore abbia contestato il funzionamento del contatore, spetta al somministrante dimostrare che invece funzionava vale solo nei casi in cui lo stesso possa accedere al contatore, mentre, nel caso in esame, il contatore non apparteneva alla società ricorrente che, di conseguenza non poteva dimostrarne il corretto funzionamento.
Il motivo è infondato, in quanto la suddetta regola non tiene conto del fatto che il somministrante si avvale anche in questo caso della prestazione del titolare del contatore, a cui chiede la lettura ai fini della fatturazione: chi vende l'energia elettrica, comprandola a sua volta da un altro soggetto, infatti, riceve da costui le informazioni sui consumi, e di conseguenza ha l'onere di pretendere dal dante causa, eventualmente con chiamata in causa, la dimostrazione che quei consumi sono correttamente calcolati (Cass. civ., n. 18195/2021). Pertanto, spetta al somministrante provare il funzionamento del contatore «anche se quest'ultimo è di proprietà altrui, in quanto ciò non impedisce al somministrante di dare la prova richiesta, ben potendo costui richiederla al proprio dante causa, ossia a colui da cui compra l'energia da somministrare a terzi». Per questi motivi, la Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese processuali.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |