Sentenza emessa in formato cartaceo con «traccia telematica» difforme: qual è il termine per impugnare?

Redazione scientifica
15 Dicembre 2021

La Corte ha affrontato la questione di quale sia la data rilevante ai fini della decorrenza del termine lungo di impugnazione, in presenza una sentenza emessa in formato cartaceo recante un'attestazione di deposito difforme dalla corrispondente traccia telematica.

La Corte ha affrontato la questione di quale sia la data rilevante ai fini della decorrenza del termine lungo di impugnazione, in presenza una sentenza emessa in formato cartaceo recante un'attestazione di deposito difforme dalla corrispondente traccia telematica.

Nel caso di specie la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il gravame per tardività, rilevando che la data di deposito della sentenza indicata dall'appellante e risultante dal timbro apposto in calce alla sentenza (17.2.2011), risultava smentita dalla traccia telematica della sentenza, recante diversa data (25.01.2011).

Il ricorrente aveva censurato in sede legittimità tale pronuncia, lamentando che, malgrado il tenore dell'art. 133 c.p.c., la Corte territoriale «aveva considerato del tutto inconferente la data pubblicazione della sentenza e affermato, in maniera illogica, che la data di pubblicazione dovesse essere quella risultante dalla traccia telematica».

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, affermando che «a fronte di un'attestazione ufficiale ed univoca del cancelliere apposta in calce alla sentenza emessa in formato cartaceo, non rileva, ai fini del computo del termine lungo di impugnazione, la circostanza che alla sentenza sia stata attribuita anche una traccia telematica indicante una diversa data di pubblicazione, in quanto l'unica attestazione ufficiale è quella sottoscritta dal cancelliere in calce alla sentenza».

Tratto da: www.diriittoegiustizia.it

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