Distribuzione di utili al socio che ha ceduto le quote

La Redazione
15 Dicembre 2021

La delibera di distribuzione degli utili di una s.r.l. fa sorgere in capo al socio (ancora) proprietario delle quote, in base al mero dato formale dell'iscrizione al registro delle imprese, il diritto individuale alla corresponsione dei dividendi...

La delibera di distribuzione degli utili di una s.r.l. fa sorgere in capo al socio (ancora) proprietario delle quote, in base al mero dato formale dell'iscrizione al registro delle imprese, il diritto individuale alla corresponsione dei dividendi, anche nel caso in cui si sia nel frattempo perfezionato un negozio traslativo delle quote medesime ma in assenza del deposito dell'atto e dell'iscrizione.

Avente diritto al dividendo è colui che alla data della delibera assembleare è titolare della quota in modo opponibile alla società; dopo la soppressione del libro soci, condizione per la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali è l'iscrizione dell'acquisto della quota nel registro delle imprese (rectius il deposito per l'iscrizione) dell'atto recante il trasferimento della quota, con decorrenza degli effetti da quel momento, ex art. 2470 n. 1 c.c. Il deposito per l'iscrizione o l'iscrizione non possono essere surrogati dalla conoscenza de facto che la società abbia avuto dell'intervenuto acquisto della quota e ciò in quanto la pubblicità dei trasferimenti delle quote di s.r.l. riveste carattere imperativo.

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