Nullità dell’ordinanza di estinzione del processo per violazione del contradditorio

Redazione scientifica
16 Dicembre 2021

L'ordinanza di estinzione del processo è nulla se pronunciata fuori udienza senza sentire ambo le parti ma, se rilevata in appello, non impone la regressione della causa al primo giudice, quando la Corte d'appello ritenga corretta nel merito la decisione sull'estinzione.

La Corte di legittimità si è pronunciata in ordine alle conseguenze della nullità dell'ordinanza di estinzione del processo pronunciata dal Tribunale in primo grado, fuori udienza e senza convocare le parti.

Nel caso di specie, la questione veniva sottoposta ai giudici dai ricorrenti, i quali censuravano la sentenza della Corte d'appello per aver ritenuto irrilevante la dedotta nullità sul rilievo che «nessuna diversa possibilità decisoria era stata prospettata dall'appellante sia con riferimento al rituale e utile prosieguo del giudizio, sia con riferimento al merito».

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di interesse, atteso che «l'ordinanza di estinzione del processo, per mancata riassunzione nei termini dopo la sospensione, è nulla se pronunciata fuori udienza e senza sentire ambo le parti. Tale nullità, tuttavia, se rilevata in appello, non impone la regressione della causa al primo giudice, quando la Corte d'appello ritenga comunque corretta nel merito la decisione sull'estinzione».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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