Legittima la cartella di pagamento notificata via PEC con allegata la copia informatica
16 Dicembre 2021
Legittima la cartella di pagamento notificata via PEC allegando il documento in PDF e senza la firma digitale. Lo ha stabilito la Cassazione, con l'ordinanza 39513 del 13 dicembre 2021, con cui ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Cartella di pagamento e notifica via PEC. Con ordinanza 3940/2021 la Cassazione ha stabilito che è legittima anche senza firma digitale l'intimazione di pagamento del concessionario della riscossione notificata via PEC. Vale la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo dall'organo da cui promana. Ribaltata dunque la pronuncia della CTR Basilicata che aveva ritenuto nulla la notifica dell'intimazione di pagamento in quanto il documento inviato a mezzo PEC era privo di firma digitale. Secondo la Cassazione in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea», ma è lo stesso per l'intimazione ad adempiere, «non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass. n. 30948/2019). Tra l'altro, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento», o dell'intimazione ad adempiere, «da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli», al pari dell'intimazione ad adempiere, ex art. 50, comma 3, d.P.R. n. 602/1973, «deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice. La natura vincolata del ruolo comporta l'irrilevanza dei vizi di invalidità formale del provvedimento ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2 l. n. 241/1990 (Cass. n. 27561/2018).
Caso concreto. Ribaltato l'esito della CTR Lazio che aveva rilevato la giuridica inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento effettuate a mezzo PEC in formato “PDF”, anziché p7m, e senza la firma digitale. Tuttavia, la Suprema corte boccia la decisione dei giudici di secondo grado. Secondo la Cassazione la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (“atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (“copia informatica”), come è avvenuto nel caso in esame, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato pdf, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Era, dunque, nella facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico, escludendo così l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata (Cass. n. 21328/2020, n. 30948/2019 e n. 6417/2019).
Inoltre, con riferimento alla mancata firma digitale, nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale. Infatti, in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (Cass. n. 21290/2018 e n. 26053/2015). Peraltro, secondo le Sezioni Unite, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. SS.UU. n. 23620/2018). Tra l'altro, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del CAD - come modificato dall'art. 66, comma 1, d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 – «le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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