Infortunio e responsabilità del committente: nessuna automaticità
20 Dicembre 2021
In caso di infortunio, il committente può essere ritenuto responsabile in ragione della scelta dell'appaltatore per l'esecuzione dell'opera?
In materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori si estende al committente solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire.
Non è, invece, configurabile una responsabilità del committente in re ipsa.
Sebbene la Legge preveda una serie di obblighi di sicurezza riferibili, oltre che al datore-appaltatore, anche al committente, non potrebbe esigersi da quest'ultimo un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori.
È necessario, piuttosto, valutare il singolo caso, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento.
A tal fine, vanno considerati: la specificità dei lavori da eseguire e le caratteristiche del servizio da svolgersi; criteri seguiti dal committente per la scelta della controparte contrattuale (capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa); l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori; la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo.
|