Normativa sul trattamento dei dati personali e registrazione audio di una riunione di lavoro
20 Dicembre 2021
Il trattamento di dati personali per finalità di accertamento e/o esercizio di un diritto (anche in una fase pre-contenziosa) è espressione del legittimo interesse del titolare del trattamento, e, pertanto, in caso di insussistenza di detto interesse, il trattamento deve ritenersi illecito per mancanza di una delle sue basi giuridiche (art. 6, comma 1, lett. f) del Reg. UE n. 2016/679.
Ogni qual volta il titolare del trattamento opponga all'interessato lo svolgimento di attività difensive a giustificazione di un dato trattamento di dati personali, quest'ultimo deve in ogni caso dimostrare la sussistenza di un contesto litigioso e/o la parvenza di un pregiudizio subito che lo avrebbero in ipotesi portato ad intraprendere trattamenti di dati personali riguardanti l'interessato, e ciò al preteso fine di chiedere la tutela di propri diritti (anche in una fase di tipo pre-contenzioso).
Nel caso di specie, il giudice ha ordinato la cancellazione e/o distruzione del file audio contenente la registrazione di una riunione di lavoro ritenendo la condotta dei lavoratori esterna al perimetro di liceità sia per quanto riguarda la mancanza di una propria esigenza difensiva, sia con riferimento al difetto della pertinenza, sul piano temporale, dei tempi di conservazione dei dati a quanto strettamente necessario alla propria difesa.
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