Tribunale di Firenze: anche alle collaborazioni eterorganizzate si applica la procedura informativa prevista dalla legge 223/1991

Francesco Meiffret
20 Dicembre 2021

L'espressione “datore di lavoro” utilizzata dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori necessita di essere interpretata alla luce delle modifiche legislative, quali l'art. 2 comma 1 del D.lgs. 81/2015. In applicazione del suddetto articolo, nelle collaborazioni eteroorganizzate...
Massima

L'espressione “datore di lavoro” utilizzata dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori necessita di essere interpretata alla luce delle modifiche legislative, quali l'art. 2 comma 1 del D.lgs. 81/2015. In applicazione del suddetto articolo, nelle collaborazioni eteroorganizzate, il committente deve rispettare tutti gli obblighi che il datore di lavoro ha nei confronti dei lavoratori subordinati e delle associazioni sindacali che li rappresentano con conseguente applicazione anche dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

Dall'applicazione estensiva delle norme del rapporto di lavoro subordinato anche alle collaborazioni eteroorganizzate dal committente deriva che, nel caso di recesso unilaterale di quest'ultimo dal rapporto di collaborazione con un numero pari o superiore a 5 rider, debba trovare applicazione la procedura prevista dalla L. 223/1991, compresa, quindi, la comunicazione preventiva per iscritto (in mancanza di RSA o RSU) alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Il caso

FILCAM CGIL FIRENZE, NIDIL CGIL FIRENZE, FILT CGIL convenivano in giudizio Deliveroo Italy srl per opporsi al decreto emesso in data 9 febbraio 2021 che aveva accolto l'eccezione preliminare dell'odierna convenuta.

Il Giudice aveva, infatti, ritenuto corretta l'eccezione d'innammissibililtà del ricorso ex art. 28 sollevata da Deliveroo in quanto esclusivamente applicabile ai rapporti di lavoro subordinato. Aveva rilevato che l'estensione stabilita dall'art 2 del D.lgs. 81/2015 delle norme riguardanti il rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni eterorganizzate dal committente dovesse essere limitata alle norme sostanziali, quali quelle che disciplinano il trattamento economico e normativo, e non anche a norme di carattere processuale come, invece, a suo giudizio, era l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

Nel merito le associazioni sindacali insistevano per l'accoglimento delle domande già rassegnate nella prima fase e, quindi, sostenevano il mancato rispetto dell'informativa da effettuare nei confronti delle medesime stabilita dall'art. 6 CCNL terziario distribuzione e servizi e dal D.lgs. 25/2007, l'omessa attuazione della procedura d'informativa e consultazione prevista dalla L. 223/1991 e la violazione dell'art. 17 dello Statuto dei lavoratori per aver sovvenzionato UGL Rider, l'unica associazione sindacale firmataria del contratto collettivo applicato unilateralmente a tutti riders a partire dal 2 novembre 2020..

Infatti Deliveroo aveva mandato un messaggio a tutti i riders sotto contratto informandoli che se non avessero accettato le condizioni contrattuali stabilite nel contratto di collaborazione siglato con UGL rider, a partire dal 2 novembre 2020 non avrebbero più potuto effettuare consegne per la piattaforma.

Di fatto le associazioni sindacali sostenevano che tale recesso unilaterale, poiché riguardava potenzialmente più di 5 collaboratori (rectius tutta la flotta dei riders in forza al momento della comunicazione e, quindi, composta da oltre 8000 unità) avrebbe dovuto essere equiparato ad un licenziamento collettivo.

Deliveroo srl si costituiva in giudizio riproponendo le difese della prima fase, rimarcando, quindi, l'inammissibilità del ricorso per inapplicabilità dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori alle collaborazioni eteroorganizzate per le motivazioni già accolte nella prima fase, insistendo per l'incompetenza territoriale del Giudice Adito e, nel merito, per l'infondatezza delle domande.

Le questioni

In base all'art. 2 del D.lgs. 81/2015 è possibile applicare alle collaborazioni eteroorganizzate dal committente l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori?

In base all'art. 2 del Dlgs 81/2015 nel caso in cui il recesso unilatrerale esercitato da parte del committente vada ad interrompere o potenzialmente possa interrompere più di 5 collaborazioni, bisogna applicare la procedura di consultazione prevista dalla L. 223/1991?

La soluzione

Il Giudice del Tribunale di Firenze accoglie le domande delle associazioni ricorrenti e riforma integralmente il decreto opposto.

Innanzitutto rileva la propria competenza territoriale. Evidenzia, infatti, come, in tema di ricorso ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, sia competente il giudice della circoscrizione all'interno della quale è stata compiuta dal datore di lavoro la condotta oggetto di censura (cfr. ex plurimis Cass., Sez. Lav., 2 maggio 1994, n. 4420).

Analizza successivamente l'altra questione preliminare sollevata da parte datoriale e accolta nel decreto dal Giudice della prima fase. Secondo quest'ultimo l'art.28 dello Statuto dei lavoratori sarebbe una norma processuale e l'estensione applicativa delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato anche alle collaborazioni eterorganizzate dal committente stabilita dall'art. 2 del D.lgs. 81/2015 sarebbe limitata solamente alle norme di carattere sostanziale.

Nella sentenza in commento, il Giudice nemmeno si sofferma su tale distinzione indicata nel decreto, frutto di un'interpretazione del tutto personale e orfana di agganci normativi che la sostengano. A suffragio dell'ammissibilità del ricorso, invece, rileva come l'espressione “datore di lavoro” presente nell'art. 28 debba essere interpretata alla luce dell'evoluzione normativa di tale concetto come risulta proprio in base all'art. 2 del D.lgs. 81/2015.

Il Giudice qualifica come collaborazione eteroorganizzata il rapporto di lavoro tra la piattaforma ed i ciclofattorini. Tuttavia in base al più volte richiamato art.2, a quest'ultimi deve essere riconosciuta una tutela equivalente a quella dei lavoratori subordinati. Tale equiparazione comporta l'applicazione anche delle norme dello Statuto dei lavoratori, ivi incluse quelle che legittimano l'azione sindacale che costituisce lo strumento attraverso il quale vengono tutelati i diritti dei singoli lavoratori.

Dissipato tale equivoco, il Giudice affronta nel merito le richieste delle associazioni sindacali. Innanzitutto, ritiene antisindacale non consultare le associazioni sindacali ricorrenti in quanto raprsentative dei riders ed essendo pacifica la loro rappresentatività su tutto il territorio nazionale.

La mancata informazione costituisce una condotta antisindacale alla luce di due norme. La prima è l'art. 6 del CCNL terziario distribuzione e servizi applicato dalla piattaforma datoriale. La suddetta norma si richiama al D.lgs. 25/2007 che a sua volta costituisce l'attuazione della Direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori in merito alle decisioni che possano ripercuotersi sull'occupazione nelle imprese che occupino più di 50 dipendenti, fatto quest'ultimo pacifico nel caso affrontato.

La decisione unilatarele di imporre unilateralmente un contratto e di risolvere il rapporto con i ciclofattorini che non avessero comunicato la loro adesione alle nuove condizioni contrattuali, per il Giudicante rientra in uno dei casi di consultazione obbligatoria stabilita dal D.lgs. 25/2007 trattandosi di una condotta sussumibile nella fattispecie indicata dal decreto richiamato, ovvero una decisione che possa comportare “un rilevante cambiamento nell'organizzazione dell'impresa” per una platea potenziale di oltre 8000 lavoratori.

Secondo il Giudicante l'art. 2 comporta la piena applicazione delle procedure previste dalla L. 223/91 compresa la comunicazione per iscritto alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Ma secondo il Giudicante l'applicazione della procedura di consultazione in base alla L. 223/1991 avverrebbe anche in assenza dell'art 2 del D.lgs. 81/2015. Rammenta, infatti, come la L. 223/1991 non sia altro che l'attuazione della direttiva 98/59 che stabilisce che per licenziamento deve considerarsi anche una scelta unilaterale del datore di lavoro che vada a modificare in peggio gli elementi essenziali del contratto.

Sempre basandosi sul diritto comunitario il Giudice evidenzia come in vari precedenti la Corte di Giustizia abbia affermato che per lavoratore (worker) debba considerarsi qualsiasi persona fisica che per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, effettui prestazione in cambio di un compenso (si veda ad es. Corte di Giustizia Commissione/Italia, EU.C:2014:77).

In base alla normativa comunitaria e all'interpretazione fornita dalla giurisprudenza comunitaria il Giudice descrive, quindi, una seconda motivazione giuridica per cui nel caso una modifica unilaterale del committente vada ad interrompere più di 5 collaborazioni deve applicarsi la disciplina del licenziamento collettivo.

Appurata la condotta antisindacale in merito alla mancata consultazione, il Giudice rileva come sia stata altresì antisindacale l'imposizione del contratto collettivo anche alla luce del fatto che questo sia stato sottoscritto da una sigla sindacale, UGL, che viene definita “di vicinanza” alla parte datoriale, priva di rappresentatività, che non ha mai avuto vertenze con parte datoriale e neppure si è mai confrontata con i riders prima di sottoscrivere il contratto collettivo, di fatto recependo il testo così come formulato da Deliveroo e senza chiedere alcuna modifica.

Per questi motivi il Giudice ordina a Deliveroo di attivare le procedure di consultazione omesse e di disapplicare il contratto collettivo sottoscritto solamente da UGL. Dichiara, inoltre, nulli i recessi dai contratti dei riders che avevano rifiutato le nuove condizioni contrattuali stabilite nel CCNL siglato con UGL.

Osservazioni

La sentenza del Tribunale corregge un'interpretazione del tutto personale del campo di applicazione dell'art. 2 del Giudice che ha pronunciato il decreto.

Pare, infatti, difficilmente confutabile, come insegna anche la Cassazione con la nota sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020, che alle collaborazioni eterorganizzate debbano essere applicate tutte le tutele previste per i lavoratori subordinati con la possibile esclusione di quelle ontologicamente riferibili a tale tipo di rapporto e, ad oggi, individuate dalla giurisprudenza, stante il silenzio del Legislatore, nelle forme di tutela contro il licenziamento illegittimo.

Come già evidenziato sostenere che l'estensione di cui all' art. 2 si riferisca solamente a norme sostanziali costituisce un'interpretazione del tutto arbitraria, nonché in contrasto con lo spirito della norma. A prescindere dal fatto che dalla rivoluzione industriale ad oggi, la storia insegna come la rivendicazione collettiva dei diritti sia la forma più efficace per tutelare i diritti dei singoli, sfugge allo scrivente come si possa sostenere che l'art. 28 possa essere considerato una norma esclusivamente processuale.

A sommesso parere dello scrivente pare corretta e ben argomentata la motivazione di matrice comunitaria che giustifica l'applicazione della procedura dei licenziamenti collettivi alle collaborazioni eterorganizzate a prescindere dall'art.2 del D.lgs. 81/2008.

Sia concesso sul punto di evidenziare che l'interpretazione della Corte Comunitaria è, per i giudici nazionali, vincolante al pari della direttiva stessa così come rilevato ad esempio dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 21248 del 28 novembre 2004.

L'interpretazione fornita dal Giudice della prima fase provocherebbe un restringimento del campo di applicazione della direttiva sopra richiamata sulla procedura d'informazione dei licenziamenti collettivi e com'è noto non è concesso al Legislatore nazionale e nemmeno ai giudici nazionali ridurre il campo di applicazione previsto da una norma comunitaria (si pensi ad es. alla sentenza della Corte di Giustizia 596/2014 che ha ritenuto illegittima la L. 223/1991 per il fatto che il nostro ordinamento non avesse ritenuto applicabile ai dirigenti la disciplina del licenziamento collettivo).

Per quanto riguarda l'inapplicabilità da parte di Deliveroo del contratto collettivo sottoscritto dalla sola UGL occorre evidenziare come, di recente, la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 23 settembre 2021, abbia confermato l'ordinanza del 12 aprile 2021 che aveva stabilito la discriminatorietà della condotta di un'altra piattaforma di food delivery che aveva risolto unilateralmente ed in anticipo tutti i contratti di collaborazione sottoscritti dai rider che si erano rifiutati, come nel caso di cui trattasi, di sottoscrivere le nuove condizioni di lavoro derivanti dal CCNL UGL e Assodelivery.

Anche il Tribunale di Palermo rileva la pressoché totale assenza di rappresentatività del sindacato UGL. Inoltre sottolinea come i contratti collettivi post corporativi non abbiano efficacia erga omnes, motivo per cui non possono essere imposti, per i rapporti in essere, ai lavoratori non aderenti alle associazioni che lo hanno sottoscritto a causa dell'evidente assenza di un mandato di rappresentanza (cfr ex plurimis Cass., sez. lav., 28 maggio 2014, n. 10353).

La condotta discriminatoria per motivi sindacali si esplica proprio nella mancata prosecuzione delle collaborazioni sino al termine prefissato nei contratti e la loro risoluzione anticipata proprio a causa della mancata adesione al nuovo contratto collettivo.

Il Tribunale conferma sul punto l'ordinanza e, quindi, la nullità del recesso intimato ante tempus al rider ricorrente ed il pagamento dei compensi medio tempore sino alla data dell'effettivo ripristino del rapporto di collaborazione.

Si sottolinea come il Tribunale di Palermo, nell'ordinanza del 12 aprile 21, abbia evidenziato come la piattaforma avrebbe potuto attendere la scadenza dei singoli contratti di collaborazione e limitarsi alla sottoscrizione di nuovi solo con coloro i quali avessero accettato le nuove condizioni. In realtà in base alla sentenza qui commentata anche tale condotta sarebbe stata priva di effetto stante l'accertata natura antisindacale.

In ultimo a parere di chi scrive la sentenza in commento, così come quella richiamata dallo scrivente del Tribunale di Palermo, lascia aperta ancora una volta la questione se il richiamo integrale alla disciplina del rapporto di lavoro debba essere esteso a quelle norme che si possono definire ontologicamente caratterizzanti il contratto di lavoro subordinato, quindi la tutela dai licenziamenti illegittimi.

La stessa Suprema Corte aveva evidenziato una certa difficoltà dogmatica nell'applicare integralmente la disciplina dei contratti di lavoro subordinati alle collaborazioni eteroorganizzate evidenziando tuttavia che la scelta di quali norme escudere dovesse spettare al Legislatore e non al potere giudiziario.

Tralasciando per un secondo la “madre” di tutte le questioni, ovvero se il lavoro con le piattaforme debba essere considerato sic et simpliciter subordinato (sul punto si attendono ad esempio le motivazioni della sentenza del Tribunale di Torino sui rider di Uber che ha stabilito che i loro rapporti di lavoro sono di natura subordinata e la possibile approvazione di una direttiva europea che inquadri come subordinati tutti i lavoratori della gig economy), nelle pronunce nelle quali è stato affermato la nullità del recesso unilaterale del committente sono stati usati istituti quali la reintegrazione ed il versamento delle retribuzioni dal momento del recesso dichiarato nullo sino all'effettiva reintegrazione, strumenti di tutela che richiamano inevitabilmente le norme sul licenziamento illegittimo.

Nella sentenza del Tribunale di Palermo troviamo, ad esempio, affermato che poiché il rider aveva un contratto a tempo determinato, la risoluzione anticipata, come per i contratti a tempo determinato, avrebbe potuto essere legittima solamente in presenza di una giusta causa ex art. 2119 c.c. Di conseguenza il rider aveva diritto alla reintegrazione sino allo scadere del termine della collaborazione ed al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.

In sintesi, se dal punto dogmatico la giurisprudenza ha evidenziato difficoltà nell'applicare strumenti di tutela tipici del lavoro subordinato, nel merito per fornire un equo ristoro nel caso di recessi illegittimi a danno di collaboratori eteroorganizzati non ha potuto fare altro che utilizzare tali istituti.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.