Interpelli in materia societaria
27 Dicembre 2021
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta, con una serie di interpelli, su alcune questioni di interesse societario.
Detrazione Iva per acquisti effettuati da società in liquidazione Nell'Istanza di Interpello n. 853 si forniscono chjiarimenti sulla possibilità di portare in detrazione l'Iva, ex art. 19 d.P.R. n. 633/1972 relativamente ad acquisti effettuati durante la fase di liquidazione di una società. Nel presupposto che tali operazioni possano essere considerate come parte dell'attività d'impresa (sempre che finalizzate al realizzo del patrimonio aziendale e svolte in un lasso di tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni di liquidazione), si ritiene che - in ossequio al principio di neutralità dell'IVA - debba riconoscersi, in linea di principio, il diritto alla detrazione dell'IVA per acquisti che, come nel caso in esame, sono effettuati nello svolgimento dell'attività liquidatoria, una volta accertato il nesso di diretta strumentalità tra l'impiego dei beni e servizi acquistati e lo svolgimento dell'attività liquidatoria
Estinzione di società e acconto ai soci sul risultato finale di liquidazione, ex art. 2491 c.c. Con Istanza di Interpello n. 847 l'Agenzia fornisce chiarimenti in merito al trattamento Ires dell'acconto sul risultato della liquidazione corrisposto ai soci ai sensi dell'art. 2491, comma 2, c.c. Una s.p.a. in liquidazione ha attribuito ai soci delle somme a titolo di acconto sul risultato finale di liquidazione: come deve regolarsi in proposito? Trova applicazione il combinato disposto degli artt. 47, comma 7, 86, comma 5-bis e 89, comma 2, del TUIR, in base al quale, ai fini del trattamento fiscale delle somme erogate a soggetti IRES nel caso di liquidazione di una società, occorre distinguere l'importo corrisposto a titolo di utili, che costituisce un dividendo, da quello corrisposto a titolo di capitale e riserve di capitale in eccedenza rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, che invece costituisce plusvalenza. Nella fattispecie rappresentata nell'istanza di interpello, l'importo dell'acconto sul risultato finale di liquidazione costituisce una distribuzione di riserve di utili e, di conseguenza, deve essere trattato come un dividendo, il che comporta, per la Società, l'obbligo di predisporre il modello CUPE. La distribuzione delle riserve di utili in questione – che comprendono la riserva di rivalutazione ex l. n. 350/2003 - fa scattare il presupposto impositivo relativamente alla riserva in sospensione d'imposta, sia in capo alla società che ai soci.
Trasferibile ai soci il bonus investimenti non utilizzato dalla società semplice Con Istanza di Interpello n. 817, l'Agenzia conferma che il credito di imposta generato dagli investimenti in beni strumentali, maturato da una società semplice e da questa non utilizzato, può essere trasferito ai soci. Si tratta del credito di imposta previsto dall'art. 1, commi 1051 ss. Legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020). L'Agenzia ritiene che la società istante possa trasferire ai soci il credito maturato e non utilizzato, indicandolo nel quadro RU, assegnandolo ai soci nella stessa proporzione prevista dall'art. 5 del TUIR e cioè, di regola, in ragione della quota di partecipazione agli utili spettante a ciascun socio. I soci riceventi potranno utilizzare il credito in compensazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, con le proprie imposte e i propri contributi previdenziali. |