Inammissibile il ricorso proposto verso il medico se la procedura è stata già azionata contro la struttura sanitaria

Redazione Scientifica
24 Dicembre 2021

«Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. dinanzi al giudice competente, a pena di improcedibilità della domanda, salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione».

Un paziente, in seguito ad un intervento chirurgico di discectomia avvenuto presso un'Azienda Ospedaliera, ricorre presso il Tribunale chiedendo la disposizione di una CTU preventiva al fine di «accertare e determinare i crediti in suo favore derivanti dalla errata indicazione ed inesatta esecuzione del trattamento somministrato dal sanitario, quale condizione di procedibilità del futuro giudizio di merito».

Nell'atto introduttivo, il ricorrente precisa, inoltre, «di aver presentato analogo ricorso nei confronti della sola azienda ospedaliera innanzi al Tribunale di Torino, all'esito del quale è stata depositata una CTU sulla sua persona, che non ha trovato pienamente convincente, ma la richiesta di chiarimenti è stata dichiarata inammissibile dal giudice allora titolare».

La doglianza è infondata. La suddetta vicenda è già stata, per l'appunto, oggetto di una CTU preventiva/conciliativa, chiesta dallo stesso ricorrente nei confronti della sola struttura sanitaria e giunta a conclusioni non condivisibili dallo stesso. Non appare, quindi, credibile che «l'esigenza di sottoporre il caso a nuova indagine – da svolgere, questa volta, nei confronti del solo chirurgo – sia dipesa dagli esiti del precedente accertamento peritale, posto che le contestazioni mosse in questa sede sono identiche a quelle già sollevate nel procedimento torinese».

Infatti, ai sensi dell'art. 8, l. n. 24/2017 «chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. dinanzi al giudice competente, a pena di improcedibilità della domanda, salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione», regolato dall'art. 5 d.lgs. n. 28/2010.

E il Tribunale di Pavia, dichiarando inammissibile il ricorso del paziente, sottolinea, inoltre, che «la condizione di procedibilità di una eventuale domanda» potrebbe «essere soddisfatta instaurando il procedimento di mediazione», poichè la suddetta richiesta di dare ingresso a un nuovo accertamento peritale perseguirebbe «una finalità diversa ed eccedente rispetto a quella per la quale l'ordinamento la ha predisposta – ossia ottenere un risultato più favorevole al paziente, anziché conciliare la lite ed evitare cause esplorative – con il rischio di configurare un'ipotesi di abuso del processo».

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