Distanze tra fabbricati: si pronuncia la cassazione

Redazione scientifica
27 Dicembre 2021

La Seconda sezione enuncia un nuovo principio in materia di distanze da rispettare in base alla disciplina edilizia locale.

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in un giudizio sulle distanze da rispettare tra fabbricati in base alla disciplina edilizia locale.

A riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che la possibilità di edificazione sul confine e dunque l'astratta inconfigurabilità di ragioni di interesse generale importano, in via di interpretazione estensiva della disciplina edilizia locale applicabile nella fattispecie ratione temporis, che all'edificazione sul confine si possa far luogo pur per effetto e a seguito dello "slittamento" del confine ai sensi dell'art. 875 c.c., nell'evenienza in cui il preveniente abbia costruito, nel vigore di pregressa disciplina edilizia, il suo muro non sul confine bensì a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dalla disciplina edilizia sopravvenuta. In tal caso la disciplina edilizia locale deve, in via di interpretazione estensiva, reputarsi comprensiva, nonostante l'assenza di un espresso rinvio, anche del meccanismo operativo di cui all'art. 875 c.c.: il prevenuto potrà ottenere l'avanzamento della linea confinaria sino al muro del preveniente, pagando unicamente il valore del suolo "accorpato" alla sua proprietà, se al muro prospiciente costruisce "in aderenza", pagando il valore del suolo "accorpato" alla sua proprietà ed anche la metà del valore del muro prospiciente, se al muro prospiciente costruisce "contro".

Ciò premesso, la Suprema Corte enuncia il seguente il principio di diritto: «allorché la disciplina edilizia locale preveda, sì, una distanza dal confine, ma non escluda la possibilità di costruzione sul confine, segnatamente "in aderenza" al muro del preveniente ovvero "contro" il muro del preveniente, allorché, dunque, la disciplina edilizia locale non prescriva una distanza assoluta dal confine e, quindi, non sia volta a soddisfare esigenze pubblicistiche, devesi, nell'evenienza in cui il preveniente, nel vigore della pregressa disciplina edilizia, abbia costruito il suo muro non sul confine bensì a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dalla disciplina edilizia sopravvenuta, la medesima disciplina edilizia locale sopravvenuta reputarsi, in via di interpretazione estensiva, comprensiva, nonostante l'assenza di un espresso rinvio, pur del meccanismo operativo di cui all'art. 875 c.c.: il prevenuto potrà ottenere l'avanzamento della linea confinaria sino al muro del preveniente, pagando unicamente il valore del suolo "accorpato" alla sua proprietà, se al muro prospiciente costruisce "in aderenza", pagando il valore del suolo "accorpato" alla sua proprietà e la metà del valore del muro prospiciente, se al muro prospiciente costruisce "contro"».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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