La legittimità del trasferimento non presuppone il repêchage
27 Dicembre 2021
Anche in caso di trasferimento del lavoratore è necessario, ai fini della legittimità della scelta datoriale, valutare la sua possibile ricollocazione all'interno della sede originaria?
In materia di trasferimento del lavoratore, l'
art.2103 c.c .
richiede, ai fini della legittimità della scelta datoriale, la sussistenza di " comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive
".
Il controllo giurisdizionale deve essere diretto adre che vi sia corrispondenza tra il controllo di trasferimento e le finalità tipiche dell'impresa, senza poter sindacare l'opportunità della decisione datoriale, tenuto conto del limite posto dal principio di libertà dell'iniziativa economica privata ex
art. 41 Cost.
L'esigenza del mutamento della sede lavorativa, inoltre, non dove presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte accettabili, che il datore può.
Tenuto conto del dato testuale
dell'art. 2103 c.c .
, non è possibile ravvisare in capo al datore l'onere di provare l'inutilizzabilità del dipendente nella sede originaria in altra collocazione, essendo questo un presupposto di legittimità della diversa fattispecie di licenziamento per soppressione del posto di lavoro.
Cfr.: Cass. n. 326506/21 eCass. n. 27226/2018 .
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