Accesso alla Naspi in caso di accordi collettivi ex art. 14 D.L. n. 104/2020: rileva la vigenza del divieto di licenziamento

27 Dicembre 2021

Datore di lavoro per il quale il divieto di licenziamento non è stato prorogato a dopo il 30 giugno 2021: il lavoratore può ancora aderire agli accordi collettivi ex art. 14 D.L. n. 104/2020 stipulati precedentemente ed avere diritto alla Naspi?

Datore di lavoro per il quale il divieto di licenziamento non è stato prorogato a dopo il 30 giugno 2021: il lavoratore può ancora aderire agli accordi collettivi ex art. 14 D.L. n. 104/2020 stipulati precedentemente ed avere diritto alla Naspi?

Limitatamente al periodo di vigenza del divieto di licenziamento, l'art. 14 D.L. n. 104/2020 ha previsto un'ulteriore ipotesi di accesso alla Naspi, caratterizzata dall'adesione del lavoratore ad un accordo collettivo aziendale, stipulato con le oo.ss. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per porre fine al rapporto di lavoro.

L'accesso alla prestazione Naspi riconosciuto ai lavoratori che aderiscono a suddetti accordi è ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni normative che pongono il divieto di licenziamenti.

Quest'ultimo è stato esteso solo per alcuni datori ad una data successiva al 30 giugno 2021 sicché, ove non sia stato prorogato, l'accesso alla Naspi per risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 14 prefato è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui l'adesione del lavoratore all'accordo – e dunque lo scioglimento del rapporto – sia intervenuta prima del 1° luglio 2021.

Qualora invece l'adesione sia avvenuta successivamente alla data suddetta, la possibilità per il lavoratore di accedere alla prestazione Naspi è ammessa esclusivamente se per il datore è ancora vigente il divieto di licenziamento.

Si veda: INPS circolare n. 180 del 1° dicembre 2021; messaggi nn. 528 e 689 del 2021; circolare n. 111/2020; messaggio n. 4464/2020.

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