I fatti «secondari» possono essere contestati per la prima volta in appello

Redazione scientifica
29 Dicembre 2021

La Corte di cassazione ha valutato se l'onere della contestazione operi con riferimento ai fatti c.d. secondari, in un giudizio instaurato prima dell'entrata in vigore della l. 69/2009, che ha sostituito il secondo comma dell'art. 115, comma 2, c.p.c.

La Corte di cassazione ha valutato se l'onere della contestazione operi con riferimento ai fatti c.d. secondari, in un giudizio instaurato prima dell'entrata in vigore della l. 69/2009, che ha sostituito il secondo comma dell'art. 115, comma 2, c.p.c.

La questione si poneva nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita di un immobile da costruire, promosso dai promissari acquirenti nei confronti del promittente venditore.

Dopo il rigetto in primo grado della domanda ex art. 2932 c.c. per impossibilità del trasferimento immobiliare, la Corte d'appello riconosceva in favore dei promissari acquirenti il danno patrimoniale per il mancato acquisto dell'unità immobiliare.

Tale pregiudizio corrispondeva alla differenza fra il prezzo virtuale stabilito nel preliminare di vendita ed il ricavato effettivo della vendita in sede di espropriazione immobiliare «indicato e non contestato, nella misura di Euro 200.000 già rivalutato».

Il promissario venditore sosteneva in sede di legittimità che erroneamente il giudice di appello aveva affermato che l'importo di 200.000 Euro non fosse stato contestato, perché la contestazione era stata effettuata nella comparsa di costituzione in appello.

La Corte ha accolto il ricorso, rilevando come il giudice del merito abbia errato nell'applicare il principio di non contestazione.

Nonostante la formale introduzione dell'art. 115, comma 2, c.p.c. ad opera della l. 69/2009, il principio di non contestazione è applicabile anche ai giudizi antecedenti a tale legge, avendo questa recepito il previgente orientamento giurisprudenziale.

Resta cioè ferma l'acquisizione della giurisprudenza nel senso che la mancata contestazione dei fatti costitutivi vincola il giudice a ritenerli sussistenti soltanto se si tratta di fattiprimari.

Viceversa, i fatti secondari – vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria – possono essere contestati in ogni momento e dunque anche per la prima volta nel giudizio di appello, alla stregua delle eccezioni in senso lato.

Risulta dunque tempestiva la contestazione, sollevata con la comparsa di costituzione nel giudizio di appello, della circostanza che l'importo di 200.000 Euro corrisponde al valore dell'immobile risultante dall'espropriazione immobiliare.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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