Accordi sul canone per l'immobile in data successiva alla scadenza

Redazione scientifica
27 Dicembre 2021

In caso di rilascio immobile a metà mese, in conduttore deve pagare tutto il canone oppure deve pagare solo i giorni del mese in cui ha occupato l'immobile?

In caso di rilascio immobile a metà mese, in conduttore deve pagare tutto il canone oppure deve pagare solo i giorni del mese in cui ha occupato l'immobile?

La normativa riconosce il diritto al recesso (alla presenza di alcuni requisiti) e dispone delle modalità attraverso le quali si deve esercitare il recesso (un termine entro cui il conduttore può esercitare il recesso). Occorre, però, sottolineare che la medesima normativa non descrive cosa accade all'obbligo di pagare il canone di locazione dopo l'esercizio del recesso. La risposta a questa domanda deve essere trovata applicando i principi generali in materia di contratto. A tal proposito, i giudici di legittimità hanno osservato che in caso di recesso anticipato (effettuato dal conduttore) l'obbligo di pagamento del canone continua a sussistere fino alla data dell'effettiva riconsegna dell'immobile qualora essa sia successiva a quella di scadenza del periodo di preavviso previsto per il recesso (Cass. civ., sez. III, 4 agosto 2016, n. 16304. Nella fattispecie in oggetto, la S.C. ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte territoriale secondo cui, anche se il recesso era stato comunicato il 24 marzo 2009, l'obbligo di pagamento dei canoni sussisteva pacificamente fino al settembre 2009, stante il termine di preavviso semestrale previsto dal contratto e dalla legge, ed ugualmente per le ulteriori mensilità fino al dicembre 2009, posto che solo in quel momento la riconsegna aveva avuto luogo e che, pertanto, fino a tale data si era protratto l'obbligo di versamento del canone. È evidente, a parere della S.C., infatti, che anche in caso di recesso anticipato l'obbligo di pagamento del canone continua a sussistere fino alla data dell'effettiva riconsegna dell'immobile qualora essa sia successiva a quella di scadenza del periodo di preavviso, che era quanto accaduto nella specie).

Secondo altra giurisprudenza, il recesso esercitato dal conduttore produce effetti, determinando la cessazione della locazione, dalla scadenza del termine semestrale di preavviso previsto in contratto e fino a tale termine il conduttore è tenuto a versare i canoni, a prescindere dal momento (eventualmente anteriore) di materiale rilascio dell'immobile (Trib. Aosta 7 novembre 2017).

Premesso quanto esposto, in risposta al quesito in esame, data la facoltà concessa all'inquilino di poter dare disdetta, in questi casi (buon senso), le parti possono accordarsi: per i giorni, eventualmente eccedenti la scadenza prevista per il rilascio, con il canone frazionato per i giorni realmente goduti; in assenza di accordo, versamento dell'intero canone con possibilità del conduttore di beneficiare dell'immobile per l'intero mese.

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