Il Garante del Contribuente per la Lombardia esprime parere su una nuova questione priva di giurisprudenza

La Redazione
29 Dicembre 2021

Nel processo tributario, la misura del contributo unificato dovuto dal ricorrente va rapportata alla parte di tributo effettivamente impugnato, esclusi interessi e sanzioni, sempre che non vengano proposte subordinate riguardanti l'intero tributo...

Il Garante del Contribuente in Lombardia con un provvedimento dello scorso 23 dicembre ha espresso un proprio parere in merito a una richiesta di annullamento in via di autotutela per il pagamento di contributo unificato ad integrazione di quello versato.

Nel documento si legge che, nel processo tributario, la misura del contributo unificato dovuto dal ricorrente va rapportata alla parte di tributo effettivamente impugnato, esclusi interessi e sanzioni, sempre che non vengano proposte subordinate riguardanti l'intero tributo dedotto in giudizio. È pertanto illegittimo, e come tale va annullato d'ufficio nell'esercizio dell'autotutela tributaria, l'invito al pagamento e l'atto d'irrogazione di sanzioni emesso dalla segreteria della Commissione Tributaria, che stabilisce la misura del contributo in base all'intero tributo liquidato dall'amministrazione finanziaria, senza tener conto che, oggetto della controversia, è solo ed esclusivamente una parte del tributo stesso, essendo stata prestata acquiescenza alla residua parte.

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