Promozione dell'azione ex art. 2409 c.c. nell'ambito di una procedura di concordato preventivo
04 Gennaio 2022
In ragione del perdurare dei poteri gestori in capo agli amministratori e dei poteri di controllo in capo ai sindaci, l'iniziativa di cui all'art. 2409 c.c. è ammissibile nell'ambito di una procedura di concordato preventivo?
Caso pratico - Una società in stato di crisi depositava presso il Tribunale di Vicenza un ricorso per l'accesso alla procedura di concordato preventivo, ai sensi degli artt. 160 e 161 L.F. La proposta ed il piano di concordato venivano dichiarati ammissibili dal Tribunale, che apriva la procedura nominando un commissario giudiziale. Successivamente, prima dell'esperimento delle operazioni di voto, il collegio sindacale della debitrice denunziava al tribunale competente la commissione di gravi irregolarità gestorie da parte degli amministratori. Nel dettaglio, le condotte segnalate riguardavano il trattamento di crediti e debiti nei confronti di imprese collegate. Le stesse irregolarità, peraltro, erano state oggetto di segnalazione al Tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 173 L.F. da parte del commissario giudiziale, con la conseguente apertura di un subprocedimento finalizzato alla revoca della procedura. Gli amministratori si costituivano in giudizio, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in ragione del fatto che pendeva la procedura di concordato preventivo ed era stato nominato un commissario giudiziale, deputato al controllo dell'attività posta in essere dallo stesso organo amministrativo, o il rigetto del medesimo. Del pari, si costituiva in giudizio il curatore speciale nominato, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., per la società debitrice, il quale chiedeva al Tribunale delle imprese di sospendere la decisione sino a quando il Tribunale fallimentare si fosse pronunciato sulla segnalazione del commissario giudiziale. Il Tribunale di Venezia, sezione delle imprese, dichiarava ammissibile il ricorso ex art. 2409 c.c. promosso, pur rigettandolo nel merito per non aver ravvisato in concreto le gravi irregolarità che avrebbero legittimato la nomina di un amministratore giudiziario.
Spiegazioni e conclusioni - La pronuncia oggetto del presente commento affronta il tema dei controlli cui è sottoposto l'organo amministrativo di una società che accede al concordato preventivo. In particolare, il Tribunale di Venezia si sofferma sul perimetro del potere di vigilanza del sindaco (o del collegio sindacale) e l'analogo potere spettante al commissario giudiziale, nominato in occasione dell'apertura del concordato preventivo, soffermandosi sull'eventuale sovrapponibilità degli stessi e sulla possibilità che le prerogative dell'ausiliario del giudice in sede concordataria inibiscano le facoltà dell'organo di controllo societario. Come noto l'art. 2409, comma 1, c.c. stabilisce che «se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale (…) possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società», aggiungendo altresì, al comma 7 che «i provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale (…)». Orbene, nell'ipotesi in cui una società acceda alla procedura di concordato preventivo, l'organo amministrativo viene sottoposto altresì al controllo del commissario giudiziale nominato dal tribunale. In altre parole, laddove un'impresa si trovi in concordato preventivo, la vigilanza del commissario giudiziale astrattamente si affianca e si può sovrapporre a quella del collegio sindacale. Tuttavia, a parere del Tribunale di Venezia, le prerogative dell'ausiliario del giudice non limitano quelle del collegio sindacale. Ed infatti, il collegio giudicante anzitutto chiarisce che la legge non preveda alcuna specifica preclusione alla denuncia al tribunale in ipotesi di società ammessa a procedura concorsuale. Inoltre, viene correttamente sottolineato come, nel caso di società in concordato, la presenza del commissario giudiziale non esclude che gli amministratori svolgano le funzioni che la legge demanda loro né «viene elisa la funzione dell'organo di controllo». Peraltro, il Tribunale evidenzia acutamente che il perimetro dei poteri di vigilanza del commissario giudiziale, espressamente tratteggiato dalla legge fallimentare, non si estende a tutte le attività che può compiere un amministratore di società, le quali, al contrario, risultano sottoposte ad un controllo generico del collegio sindacale. Non si può infine tacere che le possibili conseguenze delle iniziative assunte rispettivamente dall'organo di controllo societario e dal commissario giudiziale sono notevolmente differenti, avendo quest'ultime impatto unicamente sulla procedura concorsuale e sulle sue sorti, e non anche sulla gestione della società. In conclusione, dunque, non può che ritenersi ammissibile un ricorso ai sensi dell'art. 2409 c.c. promosso nei confronti di amministratori di società che ha avuto accesso alla procedura di concordato preventivo.
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