Recepite internamente le novità in tema di accise contenute nella Direttiva UE n. 2020/262
30 Dicembre 2021
Premessa
Con il D.Lgs. n. 180 del 5 novembre 2021, pubblicato nella G.U. n. 284 del 29.11.2021 ed in vigore dal 14.12.2021, è stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva UE 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise e che ha operato la modifica e la rifusione della Direttiva 2008/118.
Scopo principale della Direttiva 2020/262, ad oggi parzialmente già applicabile (gli artt. 1, 4, 5, da 7 a 11, 13, 14, 15, 18, 23, 24, 30, 31, 32, da 47 a 53, 56 e 58, si applicano a decorrere dal 13.2.2023) è quello di armonizzare le condizioni per la riscossione delle accise sui prodotti oggetto della Direttiva 2008/118, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, in relazione alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei prodotti sottoposti ad accisa quali:
Come emerge dall'articolo 2 della Dir. 2020/262 (v. il Considerando n. 4) è data la possibilità agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali dell'UE applicabili alle accise o all'IVA, in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta, con esclusione da tali norme delle disposizioni relative alle esenzioni. Gli Stati membri possono applicare imposte: a) su prodotti diversi da quelli sottoposti ad accisa e b) sulle prestazioni di servizi, compresi i servizi relativi a prodotti sottoposti ad accisa, che non abbiano il carattere di imposte sul volume d'affari, con l'esclusione dell'applicazione, negli scambi tra Stati membri, di formalità connesse all'attraversamento delle frontiere (vedi gli artt. 28 e ss. del TFUE).
Tra le principali e più importanti innovazioni della Direttiva, recepite nell'ordinamento nazionale, rilevano:
Con la lettera a), numero 1), dell'art. 1 del d.lgs. 180/2021, viene modificato il comma 2 dell'art. 1 del TUA specificando i riferimenti alla normativa unionale in materia ed implementando alcune definizioni, quale quella di “prodotti non unionali” di cui alla nuova lett. f-bis (v. l'art. 5 punto 24) del Reg. 952/2013 - Codice doganale dell'Unione) al fine di perimetrare (in negativo) il campo di applicazione della normativa del TUA alle merci “terze”. La definizione è derivata, a contrario, dalla categoria delle merci unionali (merci non interamente ottenute nel territorio doganale dell'Unione, non introdotte nel territorio doganale dell'UE da Paesi o territori non facenti parte di tale territorio ed immesse in libera pratica, non ottenute o prodotte nel territorio doganale dell'UE esclusivamente da merci delle precedenti due categorie, merci che hanno perso la posizione doganale di merci unionali) al fine di escludere tali prodotti da alcuni istituti doganali (inerenti alla produzione, al deposito ed alla circolazione dei prodotti in regime sospensivo nonché alle vendite a distanza ed ai trasferimenti di prodotti che abbiano già scontato l'accisa in uno Stato membro e siano destinati ad essere consumati in un altro Stato membro).
È introdotta la definizione di “ingresso irregolare” per i prodotti sottoposti ad accisa (soggetti od assoggettati ad accisa di cui alla lett. d) c. 2) dell'art. 1) non vincolati al regime di immissione in libera pratica di cui all'art. 201 del CDU e per i quali è sorta un'obbligazione doganale per “inosservanza” ai sensi dell'art. 79 del CDU, ciò al fine di individuare correttamente sia il momento in cui si considera nata l'obbligazione doganale sia il soggetto tenuto al pagamento dell'accisa.
Sono inserite nei nuovi articoli 8-bis e 9-bis le due figure di “speditore certificato” e di “destinatario certificato” di cui viene fornita la definizione nelle nuove lettere m-bis e m-ter dell'art. 1. Tale qualifica consente di spedire, verso un altro Stato membro, prodotti sottoposti al regime di accisa già immessi in consumo nel territorio nazionale o di ricevere in Italia prodotti, già immessi in consumo, nel territorio di un altro Stato membro, per i quali l'accisa è dovuta nello Stato italiano. Tali soggetti sono abilitati a movimentare i prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in uno Stato membro e trasportati verso un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali. È fatto obbligo al destinatario certificato di: prestare una garanzia determinata nella misura del 100% dell'accisa gravante sui prodotti movimentati, iscrivere in apposti registri i suddetti prodotti, indicare gli estremi del documento amministrativo elettronico semplificato (e-DAS), pagare l'accisa entro il giorno successivo a quello di arrivo dei prodotti presso il destinatario certificato nonché prestarsi a qualsiasi controllo al fine di verificare la ricezione dei prodotti ed il pagamento dell'accisa.
Sono previste norme particolari per i tabacchi lavorati, in relazione alle specifiche peculiarità inerenti sia al sistema di liquidazione dell'accisa gravante su tali prodotti (con l'obbligo di iscrizione degli stessi nella tariffa di vendita) sia alla rete di esclusiva commercializzazione dei tabacchi tramite le rivendite di legge. Tali prodotti sono commercializzati per il tramite delle rivendite di cui alla l. n. 1293/1957, devono risultare iscritti nella tariffa di vendita e rispettare le vigenti disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco oltre ad essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all'art. 39-duodecies del TUA. Per i suddetti prodotti è stabilita con provvedimento del Direttore delle Dogane la procedura per il rilascio dell'autorizzazione, le istruzioni per la tenuta della contabilità, nonché gli obblighi che il destinatario certificato è tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni interne ed UE in tale settore (v. il c. 7 dell'art. 8-bis ed il c. 4 dell'art. 9-bis).
Il soggetto che possiede già la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato può operare come destinatario certificato, anche in maniera occasionale in relazione ad un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni dell'art. 9-bis i prodotti non unionali sottoposti ad accisa. È modificata la disciplina in materia di destinatario registrato (art. 8 del TUA, soggetto autorizzato dall'Amministrazione finanziaria a ricevere prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato) vietando a tale soggetto oltre alla possibilità di detenere e spedire prodotti in regime sospensivo anche l'attività di fabbricazione e trasformazione dei medesimi. Riguardo lo “speditore certificato” (nuovo art. 9-bis del TUA), per il quale non sono previsti requisiti soggettivi particolari (data la sua minore pericolosità fiscale in relazione alla movimentazione dei prodotti assoggettati ad accisa sui quali l'imposta è già stata versata allo Stato ed è rimborsata solo dopo la prova del versamento della stessa nello Stato membro di destinazione), questi provvede a spedire, nell'esercizio della sua attività, prodotti assoggettati ad accisa, già immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati in un altro Stato membro verso un destinatario certificato di un altro Stato membro, in cui sono consegnati per scopi commerciali. Egli è tenuto ad iscrivere in appositi registri i prodotti che sono spediti nell'altro Stato membro, con l'indicazione degli estremi del relativo documento elettronico di accompagnamento e-DAS e del luogo in cui devono essere consegnati, nonché quello di fornire al trasportatore il codice di riferimento semplificato che contraddistingue una specifica movimentazione in questa particolare tipologia di circolazione di prodotti sottoposti ad accisa. Riguardo i tabacchi lavorati è demandato ad un provvedimento del Direttore delle Dogane la fissazione delle specifiche modalità attuative della disciplina relativa alla nuova figura. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni dell'art. 9-bis i prodotti non unionali sottoposti ad accisa.
È poi inserita, tra le definizioni contenute ai soli fini del TUA, quella dell'e-DAS (documento di accompagnamento elettronico semplificato), previsto dagli artt. 35 e 36 della Direttiva accise 262/2020, al fine della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa che viene considerata conforme alla Direttiva solo se ha luogo sotto la scorta di tale documento elaborato in conformità dell'articolo 36 (v. art. 35 par. 1).
La lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. 180/2021 modifica l'art. 2 del TUA in relazione al presupposto dell'obbligazione nonché dell'esigibilità dell'accisa, aggiornando le fattispecie che determinano l'immissione in consumo dei prodotti sottoposti ad imposta, ricollegando la nascita dell'obbligazione tributaria oltre che all'importazione (immissione in libera pratica) anche all'ipotesi di ingresso irregolare nel territorio nazionale dei prodotti sottoposti ad accisa, ricomprendendo nell'immissione in consumo anche le ipotesi di trasformazione o lavorazione (anche irregolari). Viene modificata la lett. d) del c. 2 dell'art. 2 prevedendo che, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 124 per. 1 lett. e), f), g) e k) del CDU (Codice Doganale dell'Unione - Reg. 952/2013) riguardanti i casi di confisca, sequestro, distruzione sotto sorveglianza doganale, abbandono allo stato, distruzione o perdita irrimediabile o dimostrazione all'autorità doganale di mancato utilizzo o consumazione o di uscita dal territorio doganale dell'UE, tali accadimenti estinguono la pretesa tributaria. È allargata la platea dei soggetti responsabili nel pagamento dell'accisa (v. il c. 4 dell'art. 2 del TUA) in caso di trasferimento irregolare di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, coinvolgendo il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altro soggetto che ha garantito il pagamento o nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta (nuova lett. b-bis). Qualora esistano più soggetti obbligati al pagamento dell'imposta essi sono responsabili in solido (nuovo c. 4-bis dell'art. 2 del TUA).
In merito si riferisce che in sede unionale (tanto l'art. 8 c. 1 lett. a) punto i) della Dir. 2008/118 quanto l'art. 7, c. 1 lett. a) punto i) della Dir. 2020/262, di identico contenuto) si individua in maniera “paritetica” il debitore dell'accisa divenuta esigibile nel “… depositario autorizzato, nel destinatario registrato o in qualsiasi altra persona che svincola i prodotti sottoposti ad accisa dal regime di sospensione dall'accisa o per conto della quale tali prodotti sono svincolati dal regime di sospensione dall'accisa e, in caso di svincolo irregolare dal deposito fiscale, qualsiasi altra persona che ha partecipato a tale svincolo” (v. Corte di Giustizia 314/06 punto 32).
In merito alla disciplina dell'abbuono dell'imposta in caso di perdite, distruzione e cali, la lettera c) dell'art. 1 del d.lgs. 180/2021 novella l'art. 4 del TUA che viene integralmente sostituito, specificando in maniera più dettagliata i soggetti e le condizioni che, in caso di perdita irrimediabile o distruzione totale dei prodotti soggetti ad accisa, danno luogo all'abbuono del tributo al verificarsi dell'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
Con le modifiche all'art. 4 è disposto che:
La lettera d) modifica l'art. 5 del TUA che disciplina il regime del deposito fiscale dei prodotti soggetti ad accisa ed oggetto di fabbricazione, lavorazione, trasformazione e detenzione in regime sospensivo, regime autorizzato dall'Amministrazione finanziaria e subordinato al rilascio di una licenza (per i tabacchi lavorati è previsto un provvedimento di autorizzazione). Il depositario autorizzato è il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale. L'autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria all'esercizio di un deposito fiscale è circoscritta a quanto indicato nell'autorizzazione stessa ed il regime del deposito fiscale è escluso nei confronti dei prodotti sottoposti ad accisa non immessi in libera pratica nel territorio doganale dell'UE (non unionali). Per i prodotti “non unionali” troveranno applicazione le regole previste dal CDU per i regimi doganali sospensivi. Il gestore del deposito fiscale è tenuto a prestare cauzione che, se proveniente da soggetti terzi, riduce di pari ammontare quella dovuta dal depositario fermo il nuovo richiamo al c. 4 dell'art. 2 del TUA in tema di solidarietà tributaria tra il titolare del deposito e i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o i soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta.
La lettera e) modifica l'art. 6 del TUA in materia di circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo i quali, provenienti da un deposito fiscale o da uno speditore registrato e destinati ad essere esportati, possono avere come destinazione anche l'Ufficio doganale presso il quale gli stessi verranno vincolati ad un regime di transito esterno, dopo essere stati svincolati dal regime doganale di esportazione. La circolazione in regime sospensivo dell'accisa si intende conclusa nel momento in cui i prodotti sono stati vincolati al predetto regime di transito esterno. Il transito esterno è quel regime doganale che consente di far circolare le merci, provenienti da Paesi terzi, sul territorio comunitario prima di aver assolto le formalità doganali (merci ancora allo stato estero). Lo svincolo della cauzione, volta a garantire il pagamento dell'accisa durante il trasferimento, è disposto non appena venga fornita la prova o della presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario o che i medesimi sono stati vincolati al transito esterno (art. 6 nuovo c. 4). Si chiarisce poi (nuovo c. 7-bis dell'art. 6 del TUA) che l'attestazione circa la conclusione della circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa deve essere fornita dall'Ufficio doganale di esportazione attraverso la compilazione della nota di esportazione che attesta che i prodotti sono stati vincolati al regime di transito esterno. Tale documento che deve scortare le merci circolanti in regime sospensivo deve essere in formato telematico, in luogo di quello cartaceo attualmente previsto. Escluso l'obbligo di garanzia per i trasferimenti di prodotti energetici effettuati a mezzo condutture fisse a meno che vi sia, in merito, un'espressa richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria per casi particolari e debitamente motivati. È previsto che le disposizioni del novellato art. 6 del TUA non si applichino ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa nonché ai tabacchi da fiuto e da masticare (art. 39-bis c. 1 lett. d) ed e)).
La lettera l) modifica l'art. 10 del TUA in materia di circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato. Le modifiche principali prevedono che tali prodotti debbano essere inviati esclusivamente da uno speditore certificato, ubicato in un altro Stato membro, ad un destinatario certificato nazionale e che la circolazione dei prodotti avvenga a seguito dell'emissione dell'e-DAS. L'emissione di tale documento consente di semplificare il controllo dei movimenti dei prodotti in questione e garantisce il corretto funzionamento dello scambio dei prodotti in parola nell'ambito del mercato interno dell'UE. È individuato i momenti di inizio e di fine della circolazione dei prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nello Stato italiano, individuato il primo quando i prodotti lasciano i locali dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione ed il secondo quando i medesimi sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale presso il proprio deposito, circostanza attestata (fatti salvi specifici casi) dalla nota di ricevimento, da trasmettere mediante il sistema informatizzato entro 24 ore dalla presa in consegna dei prodotti. Per i trasferimenti mediante automezzi, la presa in consegna si verifica con lo scarico effettivo dei prodotti dai mezzi di trasporto e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario certificato, da effettuarsi nello stesso giorno in cui terminano le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati. Non sono considerati come detenuti per scopi commerciali i prodotti già assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra il territorio nazionale ed un altro Stato membro e che non siano disponibili per la vendita quando la nave o l'aeromobile si trova nel territorio nazionale. In caso di indisponibilità del sistema informatizzato nello Stato membro di spedizione o al momento del ricevimento da parte del destinatario certificato nazionale, tali prodotti circolano rispettivamente con un documento di riserva contenente gli stessi dati dell'e-DAS e con lo stesso documento attestante (lato destinatario) l'avvenuta conclusione della circolazione. In casi eccezionali, qualora non sia possibile ottenere la nota di ricevimento per cause diverse dall'indisponibilità del sistema informatizzato, l'Amministrazione finanziaria può attestare la ricezione delle merci da parte del destinatario nazionale sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa, ovvero effettuare la conclusione della circolazione dei prodotti spediti dal territorio nazionale sulla base di quanto comunicato dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione. È da ultimo, anche qui, esclusa l'applicazione di tali disposizioni alle merci non unionali.
Con la lettera n) si modifica l'art. 10-ter del TUA che disciplina i casi di irregolarità che si verificano durante il trasferimento, tra Paesi UE, di prodotti sottoposti ad accisa che abbiano già pagato il tributo in uno Stato membro ma che sono destinati al consumo nel territorio italiano. La nuova formulazione evidenzia e ribadisce la solidarietà tributaria nel pagamento dell'accisa da parte della persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento unitamente a qualsiasi altra persona che abbia partecipato all'irregolarità o all'infrazione e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza delle medesime. Sono poi delineate con maggior precisione (v. le modifiche all'art. 4 del TUA come sopra riportate) le condizioni che, in caso di perdita irrimediabile (totale o parziale) o distruzione totale dei prodotti soggetti ad accisa, avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, danno luogo all'abbuono del tributo per caso fortuito o di forza maggiore. La norma prevede ora che, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti che determinano la perdita irrimediabile o la distruzione totale dei prodotti, imputabili esclusivamente al soggetto obbligato a titolo di colpa non grave e quelli, determinanti la suddetta perdita o distruzione, che siano imputabili a terzi e non ascrivibili al soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa grave, vengono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Analogamente a quanto previsto dalle modifiche all'art. 4 del TUA, il nuovo c. 3-bis dell'art. 10-ter recepisce la disposizione che prevede l'individuazione, da parte della Commissione, di soglie di perdita parziale da determinare in funzione della natura dei prodotti, delle loro caratteristiche fisiochimiche, della temperatura ambientale durante il trasporto e di altri fattori. Nelle more della determinazione in oggetto da parte della Commissione UE, continuano ad applicarsi i cali ammissibili previsti per la circolazione di prodotti sottoposti al regime dell'accisa attualmente fissati dal DM del Ministro delle finanze 13.1.2000 n. 55. Il nuovo comma 4-bis prevede l'esclusione da tale disciplina dei prodotti non unionali sottoposti ad accisa.
La lettera p) modifica, sostituendolo, l'art. 12 del TUA in materia di deposito e circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa. Con la lettera p) è disposto che i prodotti assoggettati ad accisa, custoditi e contabilizzati secondo le modalità stabilite, possano circolare nel territorio nazionale solo a seguito dell'emissione di un documento di accompagnamento analogo a quello previsto per il trasferimento intraunionale di prodotti, cioè l'e-DAS. Nel caso di spedizioni fra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, è utilizzato l'e-DAS.
La lettera t) modifica, sostituendolo, l'art. 37 del TUA in materia di disposizioni particolari per il vino. Viene modificata la modalità di qualificazione di piccolo produttore di vino, tali essendo ora i soggetti che producono in media meno di 1.000 ettolitri l'anno con riferimento alla produzione annua media delle ultime tre (non più cinque) campagne viticole consecutive (v. il Reg. Del. 273/2018). Tali soggetti, sottoposti ad accisa con aliquota zero, sono dispensati dagli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del TUA e da quelli in materia di circolazione e controllo. Per le operazioni intra-UE, invece, sono tenuti ad informare l'Agenzia delle Dogane, ad osservare gli obblighi in tema di circolazione di cui al Reg. Del. n. 273/2018, alla tenuta del registro di carico e scarico, all'emissione del documento di accompagnamento ed a sottoporsi all'eventuale controllo.
La lettera u) modifica il comma 3 dell'art. 47 del TUA in materia di sanzione sulle deficienze superiori ai cali ammessi riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo. Viene riformulata la sanzione, attualmente commisurata all'intero quantitativo mancante, applicandola solo alla parte della perdita parziale di prodotto (ritenuto immesso in consumo) che risulti superiore alla soglia comune di perdita, a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia ragionevoli motivi per ritenere che siano state compiute irregolarità durante il trasferimento dei prodotti soggetti al regime sospensivo (v. l'art. 6, par. 7, della Dir. 262/2020).
L'art. 2 del d.lgs. 180/2021 stabilisce che i riferimenti normativi alla direttiva 2008/118, rinvenibili nelle norme tributarie nella medesima materia, devono essere sostituiti da quelli alla nuova direttiva 2020/262.
Da ultimo il comma 1 dell'art. 3 del decreto in commento, in ossequio all'art. 55 della Dir. 262/2020 in tema di decorrenza dell'efficacia della normativa UE, dispone che le disposizioni contenute nel proprio art. 1, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1 lett. d) punto 1) in tema di autorizzazione all'esercizio del deposito doganale e dalla lett. v) in tema di correzione di un errore materiale nei rinvii normativi (v. art. 56 c. 6 del TUA), hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023. |