La posizione del successore a titolo particolare nel credito controverso tra mediazione e overruling

Vito Amendolagine
30 Dicembre 2021

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto una controversia rientrante tra quelle per le quali è obbligatorio l'esperimento del procedimento di mediazione, il suo mancato avvio da parte del creditore determina l'improcedibilità della domanda monitoria proposta con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto?
Massima

Il successore a titolo particolare nel diritto di credito controverso assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione, e la sua condizione sotto il profilo dell'onere di introdurre il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel termine assegnato dal giudice, è parificabile a quella della parte opposta, atteso che laddove detto onere risulti inadempiuto, la domanda dìventa improcedibile con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Il caso

A seguito della proposta opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dopo essersi espresso sulle contrapposte istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c. formulate dalle parti in causa, concesso il termine di quindici giorni per avviare la mediazione obbligatoria trattandosi di materia bancaria, quest'ultima non veniva correttamente instaurata dalle parti opponenti nei confronti di tutte le parti in causa.

La questione

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto una controversia rientrante tra quelle per le quali è obbligatorio l'esperimento del procedimento di mediazione, il suo mancato avvio da parte del creditore determina l'improcedibilità della domanda monitoria a suo tempo proposta con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto?

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale aderisce all'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, da ciò conseguendo che, ove quest'ultima non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità consegue la revoca del decreto ingiuntivo.

Il giudice adito precisa che nella fattispecie non possa neppure concedersi la rimessione in termini alla parte che subisce gli effetti dell'improcedibilità della domanda, non ricorrendo un caso di prospective overruling, atteso da un lato che, sulla questione degli effetti del mancato esperimento della mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo non si era formato un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, e, dall'altro che, l'orientamento delle Sezioni Unite non possa considerarsi imprevedibile od inatteso, né privo di preventivi segnali anticipatori del suo manifestarsi, atteso l'ampio risalto nei canali informativi dell'ordinanza di rimessione della quaestio juris al Primo Presidente per l'assegnazione al plenum della Cassazione, durante un'arco di tempo che avrebbe consentito alla stessa parte interessata di proporre ugualmente la domanda di mediazione in tempo utile prima della ripresa del processo.

Osservazioni

La pronuncia in commento del Tribunale di Frosinone, interviene nella discussione sul tema concernente la parte su cui grava l'onere di avviare la mediazione nell'opposizione a decreto ingiuntivo, prestando adesione all'orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite nel 2020 e successivamente, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. III, 8 gennaio 2021, n. 159) e di merito più recente (Trib. Napoli 7 maggio 2021; App. Roma 4 marzo 2021; Trib. Velletri 13 novembre 2020; App. Salerno 2 novembre 2020), con il quale, il suddetto onere ricade sul creditore-opposto e le conseguenze derivanti dalla sua inosservanza sono l'improcedibilità della domanda monitoria, comportante la revoca del decreto ingiuntivo opposto. La suddetta pronuncia perviene ad una soluzione del problema di cui si discorre in senso diametralmente opposto a quella spostata da altra giurisprudenza di merito (Trib. Firenze, 23 marzo 2021, in Società, 2021, 1004 e ss.), la quale, prestando adesione al diverso orientamento giurisprudenziale formatosi su tale quaestio juris (Trib. Torino, 22 luglio 2019; Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 2015 n. 24629; Trib. Bologna, 8 marzo 2018; Trib. Roma, 2 ottobre 2017), dopo avere premesso che il d.lgs. 28/2010, si limita a rilevare che l'attivazione della mediazione delegata è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, senza tuttavia individuare le conseguenze dell'inosservanza dell'ordine del giudice, ha invece ritenuto che a divenire improcedibile è la domanda formulata con l'atto di citazione in opposizione e, conseguentemente, in ossequio ai principi processuali propri di tale procedimento speciale, ai quali del resto la normativa in tema di mediazione non deroga espressamente, nel caso di improcedibilità del giudizio di opposizione, come nel caso di relativa estinzione, gli effetti del decreto ingiuntivo vengono definitivamente a consolidarsi.

In detta pronuncia, contrastante con quella che si annota, si pone in evidenza che opinare diversamente, ritenere cioè che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione conduca alla revoca del decreto ingiuntivo, si porrebbe in contrasto rispetto alle regole processuali proprie del rito, in quanto si porrebbe in capo all'ingiungente l'onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto dal debitore, in contrasto con l'impostazione inequivoca del giudizio di opposizione come giudizio eventuale rimesso alla libera scelta dell'ingiunto.

Inoltre, sul piano degli effetti concreti, ciò condurrebbe ad un risultato opposto rispetto a quello, deflattivo per il sistema giudiziario, che l'istituto della mediazione si propone di raggiungere, imponendo ad una parte che già è munita di un titolo che si consolida in caso di estinzione del giudizio e che può ritenersi non interessata alla prosecuzione della lite, di attivarsi anche laddove l'altra parte, non si dimostri più interessata all'esito della stessa, come spesso del resto avviene in caso di opposizioni dilatorie, in seguito all'emissione dei provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c. Inoltre, in seguito alla revoca del decreto opposto per l'inosservanza dell'onere di attivare la mediazione, con tutta probabilità la causa di merito verrebbe riproposta, con aggravio del sistema giudiziario.

Il Tribunale, nella pronuncia che si annota, rigetta la richiesta di rimessione in termini del successore a titolo particolare nel diritto di credito controverso, il quale, nel processo subentra nella stessa posizione ricoperta dal suo dante causa, non ravvisando nella fattispecie gli estremi del prospective overruling in quanto non esisteva prima del pronunciamento delle Sezioni unite un'orientamento consolidato, e che la stessa rimessione della quaestio juris all'attenzione del Primo Presidente avrebbe dovuto indurre la parte opposta a considerare l'eventualità di proporre ugualmente la domanda di mediazione in tempo utile prima della ripresa del processo di opposizione.

Le Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144), affermarono il principio che il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (cd. overruling) che porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera – laddove il significato che la norma esibisce non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale come interpretazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di legge processuale “ora per allora” – nel senso di rendere irrituale l'atto compiuto od il comportamento tenuto dalla parte in base all'orientamento precedente.

Tuttavia, se l'overruling si connota del carattere dell'imprevedibilità per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso, si giustifica una scissione tra il fatto, inteso quale comportamento della parte risultante ex post non conforme alla corretta regola del processo, e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente, e cioè, non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo. Ne consegue che, in siffatta evenienza, lo strumento processuale tramite il quale realizzare la tutela della parte va modulato in correlazione alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dall'overruling.

La giurisprudenza di legittimità formatasi successivamente (Cass. civ., sez. un., 12 febbraio 2019, n. 4135) – ed anche la giurisprudenza di merito (App. Catania, 26 febbraio 2020) – ha precisato che può parlarsi di prospective overruling a condizione che ricorrano cumulativamente i seguenti presupposti:

a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, non anche su disposizioni di natura sostanziale;

b) che tale mutamento sia stato imprevedibile o quantomeno inatteso e privo di preventivi segnali anticipatori del suo manifestarsi, in ragione del carattere consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso, ipotesi non ravvisabile in presenza di preesistenti contrasti interpretativi o di incertezza interpretativa delle norme processuali ad opera della Corte di cassazione in assenza di un orientamento consolidato della stessa Corte o nel caso in cui la parte abbia confidato nell'orientamento che non è prevalso;

c) che l'overruling sia causa diretta ed esclusiva di un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte, ponendosi esso quale causa di sopravvenuta inammissibilità, improcedibilità, decadenze o preclusioni, in ragione della diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell'orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso, che abbia reso impossibile una decisione sul merito della pretesa azionata in giudizio.

Al riguardo, si è altresì precisato che l'affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali, come tale meritevole di tutela con il prospective overruling, è riconoscibile solo in presenza di stabili approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità i quali soltanto assumono il valore di communis opinio tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione, mentre la giurisprudenza di merito non può valere a giustificare il detto affidamento qualificato, atteso che alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un diritto vivente (Cass. civ., sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 506; Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2021, n. 384).

Il prospective overruling non è invocabile, quindi, nel caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione (Cass. civ., sez. lav., 14 gennaio 2021, n. 552), come peraltro sottolineato nella stessa pronuncia in commento, laddove si è infatti evidenziato che nessun pregiudizio del diritto alla tutela giurisdizionale si verifica in danno della parte creditrice, la quale, potrà fare valere il proprio diritto promuovendo un nuovo giudizio, in via monitoria ovvero agendo in via ordinaria per l'accertamento del credito.

La pronuncia delle Sezioni Unite che si limiti a comporre il contrasto sull'interpretazione di una norma processuale non configura dunque un'ipotesi di overruling avente il carattere dell'imprevedibilità e, di conseguenza, non costituisce il presupposto per la rimessione in termini della parte che sia incorsa nella preclusione o nella decadenza dal compimento dell'atto richiesto (Cass. civ., sez. VI, 29 ottobre 2020, n. 23834).

Il prospective overruling è infatti finalizzato a porre la parte al riparo da effetti processuali pregiudizievoli – nella fattispecie scrutinata nella pronuncia in commento costituita dalla improcedibilità della domanda – di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, così consentendosi all'atto compiuto nel rispetto dell'orientamento giurisprudenziale dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti, mentre non è invocabile nell'ipotesi in cui il nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità riguardi l'interpretazione del diritto sostanziale che spetta comunque alla parte valutare (Cass. civ., sez. lav., 14 gennaio 2021, n. 552; Cass. civ., sez. lav., 13 gennaio 2020, n. 403).

Riferimenti
  • Amendolagine, Nell'opposizione a decreto ingiuntivo la mediazione grava sul creditore, in Giur. it., 2021, 340 e ss.;
  • Esposito, Opposizione a decreto ingiuntivo: l'onere di avviare la mediazione grava sul creditore opposto, in www.GiustCiv.com;
  • Gabellini, Mediazione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo: le sezioni unite imputano al creditore-opposto l'onere di attivare la procedura di mediazione, in Riv.Trim.Dir.Proc.Civ., 2021, 585 e ss.;
  • Caprio, Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto la parte onerata ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria, in www.Giust.Civ.com;
  • Caputo, Onere della mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, in www.ilprocessocivile.it;
  • Dalfino, La (persuasiva) soluzione delle sezioni unite in tema di mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo, in Foro it., 2020, I, 3434 e ss.;
  • Melucco, L'onere di attivare il procedimento di mediazione nell'opposizione a decreto ingiuntivo: alle sezioni unite la risoluzione della questione, in www.Giust.Civ.com;
  • Pagnotta, Le Sezioni Unite (finalmente) fanno il punto sull'onere della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in Judicium, 2020, 4, 604 e ss.;
  • Zanello, Sezioni Unite 19596/2020: la "joint venture" di processo e mediazione, in Foro it., 2020, I, 3437 e ss.;
  • Di Marzio, Arbitrato e impugnazione per violazione della legge sostanziale: le Sezioni Unite dicono no all'overruling, in www.ilprocessocivile.it;
  • Di Majo, Le "regole del gioco" nel c.d. overulling giurisprudenziale, in Europa e diritto privato, 2020, 1031 e ss.;
  • Ficcarelli, Il "prospective overruling"nella recente giurisprudenza delle sezioni unite: profili ricostruttivi, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2020, 993 e ss.;
  • Capasso, Di "overrulings" invocati a sproposito e di effetti collaterali del mai debellato sindacato diffuso di costituzionalità, in Foro.it, 2019, I, 1639 e ss.

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