Opposizione a decreto ingiuntivo ed interruzione della prescrizione

Redazione scientifica
30 Dicembre 2021

La Corte ha valutato se la costituzione in giudizio del creditore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da uno solo dei condebitori solidali, interrompa la prescrizione anche nei confronti del condebitore non opponente.

La Corte ha valutato se la costituzione in giudizio del creditore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da uno solo dei condebitori solidali, interrompa la prescrizione anche nei confronti del condebitore non opponente.

Nel caso di specie, il pretore di Catania emetteva un decreto ingiuntivo nei confronti di due debitrici solidali, il quale veniva opposto da una sola di esse (non viene riferito con quale esito).

Dopo quindici anni dalla pronuncia del decreto ingiuntivo, la società creditrice avviava l'esecuzione forzata nei confronti della debitrice non opponente, la quale eccepiva la prescrizione del credito, con eccezione accolta dal Tribunale.

La Corte d'appello rigettava il gravame della società creditrice, sul rilievo «che l'opposizione proposta da una delle debitrici solidali non vale ad interrompere la prescrizione del credito nei confronti dell'intimata non opponente».

La società creditrice censurava in sede di legittimità tale pronuncia, sul rilievo che la Corte d'appello non aveva fatto corretta applicazione della disciplina in tema di prescrizione.

La S.C. ha accolto il ricorso, affermando che «quando il creditore sia convenuto in un giudizio oppositivo, la sua richiesta di rigetto dell'opposizione ha effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, comma 2, c.c. con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, c.c.».

Pertanto, la società creditrice, costituendosi nel giudizio di opposizione proposto dalla debitrice opponente e domandandone il rigetto, ha interrotto la prescrizione sia nei confronti dell'opponente, sia nei confronti dell'intimata non opponente.

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