Inammissibilità della domanda di concordato preventivo e prededuzione del professionista: la Procura Generale presso la Cassazione in attesa delle S.U.

La Redazione
31 Dicembre 2021

La Procura Generale presso la Corte di cassazione, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, esclude la prededuzione del credito del professionista in caso di inammissibilità della domanda di concordato preventivo.

L'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 10885/2021 (v. G. Tarantino, Concordato preventivo e credito prededucibile: la parola alle Sezioni Unite, in questo portale 27 aprile 2021) aveva origine dalla richiesta da parte di un advisor di ammissione - come prededucibile - del proprio credito per l'attività svolta in supporto del professionista incaricato nella predisposizione della domanda di concordato in bianco, successivamente rinunciata dalla società.

Il professionista, avverso il rigetto della domanda di opposizione allo stato passivo dal quale il proprio credito era stato escluso, sostenendo – per contro - la prededucibilità dello stesso, ex art. 111 l. fall., proponeva ricorso per cassazione e la Suprema Corte all'esito di una disamina delle varie soluzioni alle quali era giunta la giurisprudenza, ravvisando un contrasto tra le soluzioni rinvenute, chiede che sulla questione si pronuncino le Sezioni Unite.

In attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, la Procura Generale presso la Corte di cassazione, con un'articolata disamina, esclude la prededuzione del credito del professionista in caso di inammissibilità della domanda di concordato preventivo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.