Niente raccolta rifiuti del Comune all'interno dell'interporto: sconto sulla TARI

La Redazione
03 Gennaio 2022

Vittoria per la società contribuente, ritrovatasi con la richiesta dell'ente locale di pagamento integrale dell'imposta. Decisiva la constatazione che essa è stata obbligata a fare ricorso a un servizio privato di raccolta dei rifiuti.

Sconto corposo sulla TARI se la raccolta dei rifiuti effettuata dal Comune arriva solo fino alle strade di collegamento all'area privata – un interporto –, costringendo la società contribuente a rivolgersi a una ditta privata per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

A favore della società si pongono già le valutazioni dei giudici tributari, i quali mettono in dubbio la legittimità dell'avviso di pagamento per la TARI 2015 emesso dal Comune.

La società mette sul tavolo prove concrete per dimostrare che «nella zona dell'interporto i rifiuti non vengono raccolti dal Comune ma da ditte private», e così in primo grado il tributo viene ridotto al 15 per cento dell'importo totale. In secondo grado, però, il Comune ottiene una parziale vittoria, vedendo ridotta la cifra al 40 per cento dell'importo totale del tributo.

Anche per i giudici tributari regionali, però, non vi sono dubbi sul «mancato svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti nell'area dell'interporto».

Col ricorso in Cassazione il Comune sostiene la tesi secondo cui «una volta accertato che il servizio di raccolta dei rifiuti è attivo sul territorio comunale e viene svolto su tutte le strade pubbliche, comprese quelle di collegamento alla zona dell'interporto, allora l'imposta deve essere pagata per intero», poiché «è irrilevante», secondo il Comune, «che la società contribuente decida di smaltire eventuali rifiuti speciali tramite una propria ditta».

Questa visione viene però respinta dai magistrati di terzo grado, i quali confermano la corposa riduzione del tributo decisa dai giudici tributari regionali.

In sostanza, va confermato il principio secondo cui «l'imposta è dovuta in misura ridotta quando», come in questo caso, «la parte contribuente ha provveduto a gestire direttamente la raccolta dei rifiuti».

Peraltro, è decisiva anche la constatazione che «l'attività di raccolta dei rifiuti è stata espletata», come riconosciuto dal Comune, «limitatamente alle strade di collegamento dell'interporto», obbligando la società contribuente a fare ricorso a «un servizio privato di raccolta dei rifiuti».

Fonte:

www.dirittoegiustizia.it

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