Ammissione al passivo del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
03 Gennaio 2022
Un credito portato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo può essere ammesso allo stato passivo con riserva?
Il credito portato da un decreto ingiuntivo privo di formula esecutiva non può essere ammesso al passivo fallimentare in difetto di altro sostegno probatorio. L'avvenuta concessione della provvisoria esecutività non ha alcuna rilevanza a tal fine. La soluzione è suffragata da consolidati principi giurisprudenziali.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali - I principali riferimenti normativi sull'argomento sono gli artt. 52, 93 e 96 L.F. e l'art. 647 c.c. La giurisprudenza richiamata è la seguente: Cass. civ., sez. VI, 10 ottobre 2017 n. 23679; Cass. 27 maggio 2014, n. 11811; Cass. Civ., 31 ottobre 2007, n. 22959; Cass. civ. 11 ottobre 2013, n. 23202; Cass. civ. 27 settembre 2013, n. 22218; Cass. civ. 3 settembre 2018, n. 21583; Cass. 24 ottobre 2017 n. 25191; Trib. Roma 16 agosto 2019. Le motivazioni della giurisprudenza e della dottrina - L'art. 96, comma 2, n. 3 L.fall. prevede che siano ammessi con riserva al passivo fallimentare i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore, dice la norma, può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. Perché siano ammessi con riserva, dunque, i crediti devono essere accertati con sentenza emessa ma non passata in giudicato prima della dichiarazione di fallimento, sempre che il curatore fallimentare ritenga (possa, secondo la norma) di impugnare la medesima sentenza o proseguire il giudizio di impugnazione già avviato. A tal proposito parte rilevante della dottrina (Lamanna, Bozza) ritiene che il curatore fallimentare debba (e non possa) impugnare la sentenza non ancora passata in giudicato o proseguirne il giudizio di impugnazione poiché, altrimenti, in credito dovrebbe essere ammesso puramente e semplicemente. Con specifico riguardo al decreto ingiuntivo, se è ancora opponibile (o ci si trova in pendenza del giudizio di opposizione) esso non può costituire titolo per l'ammissione al passivo fallimentare. Ovviamente, il creditore dovrà insinuare il credito al passivo e questo dovrà essere accertato durante la procedura fallimentare ex art. 52 L.F. (in tal senso, Cass. civ., sez. VI, 10 ottobre 2017 n. 23679; Trib. Roma, 16 agosto 2019). Secondo i Supremi Giudici, infatti, “nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il Decreto Ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, perché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento” (Cass. Civ., Sez. VI, 10 ottobre 2017 n. 23679). Conseguentemente, sempre secondo la medesima giurisprudenza, “il creditore munito del decreto solo provvisoriamente esecutivo, qualora voglia far valere il suo credito nel fallimento, è tenuto a farlo accertare ai sensi della L. Fall, art. 52 e non può avvalersi del disposto del successivo art. 96, comma 3, n. 3, insuscettibile di applicazione analogica, proprio perché costituisce eccezione alla regola dettata dall'art. 52 (Cass., 27 maggio 2014, n. 11811)”. Solo nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia stato munito di formula esecutiva (definitiva) prima della dichiarazione di fallimento il credito può dirsi giudizialmente accertato e costituire titolo per l'ammissione allo stato passivo del fallimento (così, Cass. civ. 31 ottobre 2007, n. 22959). Il Decreto ingiuntivo, infatti, può dirsi passato in giudicato solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà (Cass. civ. 11 ottobre 2013, n. 23202; Cass. civ. 27 settembre 2013, n. 22218). Nessun rilievo assumono le circostanze relative all'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà né la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento (Cass. Civ., 3 settembre 2018, n. 21583; Cass. civ. 24 ottobre 2017, n. 25191). In conclusione, il decreto ingiuntivo privo di formula esecutiva non può essere ammesso al passivo fallimentare, neppure con riserva, a nulla rilevando l'avvenuta eventuale concessione della provvisoria esecutività.
|