Quando può essere dichiarata la litispendenza?

Redazione scientifica
03 Gennaio 2022

La Corte ha valutato se sia possibile dichiarare la litispendenza in caso di proposizione di due giudizi aventi identico oggetto e laddove il giudizio preventivamente instaurato sia stato definito con sentenza avverso la quale penda impugnazione per revocazione.

La Corte ha valutato se sia possibile dichiarare la litispendenza in caso di proposizione di due giudizi aventi identico oggetto e laddove il giudizio preventivamente instaurato sia stato definito con sentenza avverso la quale penda impugnazione per revocazione.

I giudici hanno fornito risposta negativa al quesito.

Invero, «il presupposto necessario ai fini della litispendenza, con la cancellazione della causa dal ruolo, è che il giudizio preventivamente adito sia ancora pendente al momento della decisione e non sia stato definito con sentenza passata in giudicato».

In caso contrario, «si determina infatti una situazione in cui non può operare l'istituto della litispendenza, ma deve eventualmente tenersi conto degli effetti del giudicato ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.».

Ora, è pacifico che la speciale ipotesi di revocazione prevista in relazione alle sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c. costituisce un mezzo di impugnazione straordinario, che non impedisce la formazione del giudicato.

Ciò sia in relazione «al periodo in cui pende il termine per la proposizione dell'impugnazione, sia successivamente, dopo che l'impugnazione stessa sia stata effettivamente proposta».

Invero, «solo l'accoglimento dell'impugnazione per revocazione della pronuncia di legittimità, con l'esperimento del giudizio rescissorio, determina il venir meno del giudicato e la riespansione della disciplina in tema di litispendenza».

In definitiva, «laddove il giudizio instaurato preventivamente sia stato definito con sentenza passata in giudicato, nel giudizio avente il medesimo oggetto ed instaurato successivamente non può essere dichiarata la litispendenza».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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