CCNL ed effetti retroattivi a favore anche dei lavoratori non più in servizio

03 Gennaio 2022

Se il nuovo contratto collettivo prevede un aumento della retribuzione con effetti retroattivi, tale trattamento più favorevole si applica anche al lavoratore non più in servizio al momento della stipulazione? Non vigendo nel nostro ordinamento giuridico un principio di parità di trattamento economico dei lavoratori, le parti sociali, nell'esercizio della loro autonomia collettiva, possono prevedere...

Se il nuovo contratto collettivo prevede un aumento della retribuzione con effetti retroattivi, tale trattamento più favorevole si applica anche al lavoratore non più in servizio al momento della stipulazione?

Non vigendo nel nostro ordinamento giuridico un principio di parità di trattamento economico dei lavoratori, le parti sociali, nell'esercizio della loro autonomia collettiva, possono prevedere, in occasione del rinnovo di un contratto collettivo, che determinati aumenti della retribuzione, riconosciuti con effetto retroattivo, spettino unicamente ai lavoratori in servizio alla data del rinnovo ma non anche a quelli cessati dal servizio a tale data, sebbene operanti nel periodo interessato dalla disposizione negoziale retroattiva.

Affinché si possa escludere l'applicabilità del trattamento economico più favorevole è, però, necessario che le parti negoziali limitino i benefici concordati ai soli lavoratori “in servizio” alla data di conclusione del nuovo contratto collettivo sicché, ove nulla sia stato espressamente disposto in merito, non potrebbe operare alcuna distinzione.

In tale ultima ipotesi, dunque, anche il lavoratore non in servizio al momento della stipulazione ha diritto all'applicazione delle disposizioni retroattive.

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