Qual è il rimedio esperibile avverso il provvedimento che abbia omesso di disporre la distrazione delle spese?

Redazione scientifica
04 Gennaio 2022

La Corte ha individuato nel procedimento di correzione dell'errore materiale il rimedio esperibile avverso il provvedimento che, nel condannare una parte al pagamento delle spese processuali, abbia omesso di disporre la distrazione delle stesse spese in favore del difensore.

La Corte ha affrontato la questione relativa all'individuazione del rimedio esperibile avverso il provvedimento che, nel condannare una parte al pagamento delle spese processuali, abbia omesso di disporre la distrazione delle stesse spese in favore del difensore.

Secondo i giudici «tale rimedio dev'essere individuato, in assenza di un'esplicita disposizione di legge, nel

procedimento

di

correzione degli errori materiali

previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-

bis

c.p.c.».

Invero, «l'esperibilità del predetto rimedio, prevista dall'art. 93, comma 2, c.p.c. ai fini della revoca della distrazione, nell'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore, trova giustificazione nella

natura giuridica

della richiesta in esame, non qualificabile come autonoma domanda, ponendosi altresì in linea con il rispetto della ragionevole durata del processo, in quanto

consente al difensore

di ottenere con

maggiore rapidità

un

titolo esecutivo

(Cfr. Cass. civ., sez. un., n. 16037/2020; Cass. civ., n. 12437/2017).

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