Forse prendendo atto delle varie critiche mosse al lungo rinvio del sistema dell'allerta disposto dal D.L. 118/2021 (cfr. per tutti F. Lamanna, Composizione negoziata e nuove misure per la crisi d'impresa, Il civilista, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021; F. Lamanna, Nuove misure sulla crisi d'impresa del D.L. 118/2021: Penelope disfa il Codice della crisi recitando il “de profundis” per il sistema dell'allerta, in questo portale, 25 agosto 2021), l'art. 30-sexies disciplina infine le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.
Essi devono segnalare all'imprenditore e all'organo di controllo nella persona del presidente del collegio sindacale che la situazione debitoria ha raggiunto una dimensione tale da imporre l'accesso alla composizione negoziata.
Le soglie per la segnalazione sono le seguenti:
-per l'INPS, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento dei contributi di ammontare superiore al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, nonché alla soglia di 15 mila euro, e, per quelle prive dei predetti lavoratori, alla soglia di 5 mila euro;
-per l'Agenzia delle Entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5 mila euro;
-per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100 mila euro, per le società di persone a 200 mila euro e, per le altre società, a 500 mila euro.
Le segnalazioni sono inviate dall'Agenzia delle Entrate entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'Iva (l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre); l'Inps e l'Agente della Riscossione devono inviarle entro sessanta giorni dal superamento delle soglie.
La segnalazione all'imprenditore deve contenere l'invito a chiedere la composizione negoziata della crisi introdotta dal D.L. 118/2021, per la quale i valori soglia devono considerarsi pertanto presupposti fissati ex lege, almeno come segnale di precrisi, segnali che devono imporre alla impresa una manovra correttiva per evitare che la probabilità di insolvenza prospettica sorta con i segnali di inadempimento si concretizzi.
E' in quest'ottica che possono essere interpretati i valori particolarmente bassi delle soglie di reazione dei creditori pubblici qualificati, come spinta al debitore a sterilizzare l'inadempimento oppure rassegnarsi ad accedere al procedimento di composizione negoziata in una fase assai precoce.
La segnalazione mi pare possa portare a due conseguenze: la prima interna e la seconda esterna.
Sotto il profilo endosocietario, la mancata attivazione dell'amministratore e dell'organo di controllo di fronte alla presa di coscienza di segnali di precrisi, comporta il sorgere del dovere per l'organo di controllo di porre in essere tutte le condotte possibili perché l'organo gestorio attivi il percorso della composizione negoziata.
In caso di inerzia, non sarebbe un fuor d'opera l'accesso alla denuncia di gravi irregolarità ad opera dell'organo di controllo ex art. 2409 c.c.
Sotto il profilo esterno, è possibile che i creditori pubblici qualificati accelerino il percorso di recupero oppure il concessionario addirittura proponga un'istanza di fallimento esattoriale prevista dall'art. 87 d.P.R. 602/1973, onde evitare l'imposizione di una soluzione regolatoria nella quale il riscossore subisce la soluzione del debitore per effetto del cram down erariale.