Torna l'allerta esterna ridimensionata nella composizione negoziata della crisi

04 Gennaio 2022

La L. 29 dicembre 2021, n. 233, di conversione del D.L. 152/2021 ha introdotto gli artt. dal 30 ter a 30 sexies che innovano sulle interazioni della piattaforma di accesso e interscambio di dati della Camera di commercio, ma soprattutto incaricano l'INPS, l'Agenzia delle Entrate e il riscossore di “invitare” l'imprenditore in crisi a intraprendere la strada della composizione negoziata una volta superate soglie di debito prefissate. Il mancato rispetto della segnalazione non sembra determinare conseguenze apparenti: ma la presa d'atto di una situazione debitoria significativa potrebbe comunque innescare delle conseguenze significative e contribuire alla diffusione dell'istituto.
Le novità introdotte in sede di conversione: visione di insieme

Con un innesto effettuato in sede referente, il Parlamento ha approvato definitivamente la l. 29 dicembre 2021, n. 233 (G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021, suppl. ord. n. 48), di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, novellando l'originaria struttura della normativa con l'inserimento degli artt. 30 ter-30 sexies.

Le nuove disposizioni integrano la procedura della composizione negoziata intervenendo sulle norme inerenti la piattaforma telematica, sullo scambio di informazioni con i creditori, ponendo a disposizione poi un programma gratuito per verificare la sostenibilità del debito con il quale effettuare il test pratico previsto dalla sezione terza del D.M. giustizia 28 settembre 2021 in attuazione del D.L. 118/2021.

Le novità riguardano anche l'introduzione di un istituto di rinegoziazione forzosa per le società con un indebitamento fino a trentamila Euro.

Infine, l'art. 30 sexies introduce le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati all'organo di controllo e all'imprenditore.

L'interoperabilità tra la piattaforma e le altre banche dati pubbliche e l'accesso alle informazioni

Il legislatore ha compreso che l'accesso alle informazioni e la rapidità con la quale vengono rese disponibili agli utenti è un tratto centrale per favorire l'accesso alla composizione negoziata e determinarne il successo.

È in quest'ottica che viene disposta l'interoperatività con la Centrale Rischi di Banca d'Italia, con le banche Dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e del riscossore. L'esperto potrà in tal modo attingere a questo bagaglio di informazioni con maggiore immediatezza.

L'introduzione dell'art. 30 ter D.L. 152/2021 potrebbe facilitare l'accesso alla composizione negoziata perché potrebbe rendere ammissibili le istanze che non presentino l'intera documentazione prevista dall'art. 5 D.L. 118/2021.

Quest'ultima disposizione onera il debitore di produrre i documenti ora immediatamente accessibili nella piattaforma per ricostruire con coerenza esterna la situazione debitoria (art. 5 lett. e-h), documenti che talvolta il debitore fatica a reperire anche perché le amministrazioni pubbliche tardano a inviarli.

Inoltre, è prevista la possibilità che i creditori e il debitore possano rendere reciprocamente fruibili i dati relativi alle posizioni creditorie e le richieste eventualmente formulate dall'esperto, così da azzerare i tempi delle circolarizzazioni (art. 30 quater).

La rinegoziazione forzosa per i passivi fino a trentamila euro

L'art. 30 quinquies introduce un sistema di rinegoziazione forzosa dei debiti destinato per la maggior parte alle imprese sottosoglia, che al momento hanno avuto scarsa attrazione per l'istituto, troppo costoso e strutturato per le dimensioni delle imprese minori.

Con una dilazione giudicata informaticamente sostenibile dal programma gratuito per l'esecuzione del test pratico, l'imprenditore può proporre un riscadenziamento dei termini di pagamento inviando la proposta ai creditori, che l'approvano con una forma di silenzio assenso entro trenta giorni dall'invio via PEC.

Si tratta di un istituto verosimilmente destinato ad essere poco sfruttato, perché riferito a dimensioni di indebitamento davvero trascurabili e che difficilmente verranno percepite dalle imprese come meritevoli di un apporto consulenziale, ben potendo l'impresa gestire internamente un passivo di soli trentamila euro mediante negoziazioni dirette con i fornitori.

Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

Forse prendendo atto delle varie critiche mosse al lungo rinvio del sistema dell'allerta disposto dal D.L. 118/2021 (cfr. per tutti F. Lamanna, Composizione negoziata e nuove misure per la crisi d'impresa, Il civilista, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021; F. Lamanna, Nuove misure sulla crisi d'impresa del D.L. 118/2021: Penelope disfa il Codice della crisi recitando il “de profundis” per il sistema dell'allerta, in questo portale, 25 agosto 2021), l'art. 30-sexies disciplina infine le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.

Essi devono segnalare all'imprenditore e all'organo di controllo nella persona del presidente del collegio sindacale che la situazione debitoria ha raggiunto una dimensione tale da imporre l'accesso alla composizione negoziata.

Le soglie per la segnalazione sono le seguenti:

-per l'INPS, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento dei contributi di ammontare superiore al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, nonché alla soglia di 15 mila euro, e, per quelle prive dei predetti lavoratori, alla soglia di 5 mila euro;

-per l'Agenzia delle Entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5 mila euro;

-per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100 mila euro, per le società di persone a 200 mila euro e, per le altre società, a 500 mila euro.

Le segnalazioni sono inviate dall'Agenzia delle Entrate entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'Iva (l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre); l'Inps e l'Agente della Riscossione devono inviarle entro sessanta giorni dal superamento delle soglie.

La segnalazione all'imprenditore deve contenere l'invito a chiedere la composizione negoziata della crisi introdotta dal D.L. 118/2021, per la quale i valori soglia devono considerarsi pertanto presupposti fissati ex lege, almeno come segnale di precrisi, segnali che devono imporre alla impresa una manovra correttiva per evitare che la probabilità di insolvenza prospettica sorta con i segnali di inadempimento si concretizzi.

E' in quest'ottica che possono essere interpretati i valori particolarmente bassi delle soglie di reazione dei creditori pubblici qualificati, come spinta al debitore a sterilizzare l'inadempimento oppure rassegnarsi ad accedere al procedimento di composizione negoziata in una fase assai precoce.

La segnalazione mi pare possa portare a due conseguenze: la prima interna e la seconda esterna.

Sotto il profilo endosocietario, la mancata attivazione dell'amministratore e dell'organo di controllo di fronte alla presa di coscienza di segnali di precrisi, comporta il sorgere del dovere per l'organo di controllo di porre in essere tutte le condotte possibili perché l'organo gestorio attivi il percorso della composizione negoziata.

In caso di inerzia, non sarebbe un fuor d'opera l'accesso alla denuncia di gravi irregolarità ad opera dell'organo di controllo ex art. 2409 c.c.

Sotto il profilo esterno, è possibile che i creditori pubblici qualificati accelerino il percorso di recupero oppure il concessionario addirittura proponga un'istanza di fallimento esattoriale prevista dall'art. 87 d.P.R. 602/1973, onde evitare l'imposizione di una soluzione regolatoria nella quale il riscossore subisce la soluzione del debitore per effetto del cram down erariale.

Conclusioni

Mentre il progetto di riscadenziare fino a 30.000 euro appare una scelta forse velleitaria che il legislatore avrebbe potuto evitare perché assolutamente inutile, la scelta di connettere le banche dati pubbliche con la piattaforma appare assai utile per accelerare la composizione negoziata, viste le difficoltà, i tempi e le resistenze necessarie per accedere ai documenti richiesti.

Se poi le Camere di commercio dovessero considerare inutile la presentazione dei documenti certificanti i debiti con gli enti pubblici e quelli risultanti dalla Centrale rischi, siccome già accessibili dall'esperto con la piattaforma, l'accesso alla composizione negoziata risulterebbe ancor più facilitato.

Risulta invece potenziato l'intero sistema in virtù della segnalazione esterna degli enti pubblici qualificati, che ha la funzione persuasiva di imporre l'accesso all'istituto in via tempestiva facendo leva sulle possibili responsabilità prospettiche degli organi societari, una sorta di green pass della crisi che induce alla vaccinazione contro il virus dell'insolvenza, anche quello assai contagioso.

Occorrerà che questi strumenti non vengano letti tuttavia dagli enti pubblici segnalatori come condizioni per una recrudescenza delle iniziative recuperatorie in una visione monistica della crisi, iniziative da considerarsi inopportune in un frangente in cui il legislatore sta tentando di addolcire in ogni modo le attività di recupero dei crediti pubblici, prendendo atto dell'attuale fragilità del sistema.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario