Decreto Milleproroghe: nuova proroga delle misure emergenziali in materia di giustizia civile

Redazione scientifica
04 Gennaio 2022

Pubblicato in G.U. il d.l. 228/2021 «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» che all'art. 16 prevede la proroga al 31 dicembre 2022 delle misure emergenziali in materia di giustizia civile.

Pubblicato in G.U. il d.l. 228/2021 «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» che all'art. 16 prevede la proroga delle disposizioni emergenziali in materia di giustizia civile.

Nello specifico, vengono prorogate al 31 dicembre 2022 «le disposizioni di cui all'art. 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020, nonchè le disposizioni di cui all'art. 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del d.l. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 176/2020, in materia di processo civile e penale» (art. 16, comma 1).

Si tratta delle norme che regolamentano: a) l'obbligo del pagamento telematico del contribuito unificato; b) la celebrazione delle udienze mediante trattazione scritta; c) il deposito telematico degli atti e documenti inanzi alla Corte di cassazione; d) la partecipazione alle udienze con collegamenti audio-visivi da remoto; e) il giuramento telematico del C.T.U.; f) la celebrazione delle udienze in presenza a porte chiuse; g) la possibilità per il giudice di partecipare all'udienza da remoto anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario; h) la celebrazione delle udienze di separazione consensuale e di divorzio congiunto mediante la trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4, d.l. 34/2020; i) la sostituzione, di default, della trattazione in pubblica udienza dei ricorsi per cassazione con l'udienza in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori (salvo che una delle parti o il P.G. formulino richiesta di discussione orale, ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 137/2020); è tuttavia prevista una disciplina transitoria dallo stesso art. 16, comma 2, d.l. 228/2021 in esame, per effetto della quale tali norme «non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022»; l) la possibilità di chiedere ed ottenere le copie delle sentenze e degli altri provvedimenti giudiziari muniti di formula esecutiva con modalità interamente telematica; m) l'estensione di tutte le disposizioni emergenziali, se ed in quanto compatibili, agli arbitrati rituali.