Al via la presentazione telematica dei modelli di pagamento delle somme liquidate ex lege Pinto

Redazione scientifica
04 Gennaio 2022

Pubblicato in G.U. il d.m. 22 dicembre 2021 che individua le modalità di presentazione telematica dei modelli di dichiarazione di cui all'art. 5-sexies, comma 3, della l. 89/2001.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 310 del 31 dicembre 2021) il decreto 22 dicembre 2021 sull'«individuazione delle modalità di presentazione telematica dei modelli di cui all'art. 5-sexies, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, a norma del comma 3-bis del medesimo articolo».

Al fine di ricevere il pagamento, l'art. 5-sexies prevede che il creditore rilasci all'amministrazione debitrice una dichiarazione attestante «la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalita' di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonche' (…) la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3».

Il comma 3 prevede che «con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed e' individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1».

Ciò chiarito, il decreto citato dispone che la dichiarazione in esame «viene rilasciata al Ministero della giustizia esclusivamente in via telematica, accedendo alla piattaforma informatica raggiungibile sul portale delle spese di giustizia come indicato sul sito dei servizi telematici del Ministero della Giustizia all'indirizzo https://pst.giustizia.it». (art. 1 comma 1).

Il creditore delle somme «potrà accedere alla piattaforma informatica di cui al comma 1 attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero attraverso le altre modalità di autenticazione autorizzate dalla piattaforma informatica» (art. 1 comma 2).

Le disposizioni si applicano ai decreti depositati successivamente alla data del 1° gennaio 2022 (art. 3).

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