Risarcimento ed incidente stradale: il litisconsorzio è necessario nella procedura contro la società di assicurazione?
04 Gennaio 2022
A seguito di un incidente stradale, A.D.I. chiedeva che la società di assicurazione fosse condannata al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura. Secondo l'attore, l'incidente era dovuto alla negligenza del comportamento del conducente dell'altro veicolo, che aveva invaso la corsia opposta durante un suo sorpasso. In accoglimento della sua domanda, prima il Giudice di Pace e poi il Tribunale condannavano la società di assicurazione. La società ricorre contro la sentenza del Tribunale, lamentando la violazione dell'art. 102 c.p.c., riguardo al fatto che l'attore non avesse provveduto a convenire in giudizio anche il conducente dell'altro mezzo che, «trattandosi di azione diretta ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209», era da ritenersi litisconsorte necessario.
Il motivo è fondato. La Cassazione, infatti, ricorda che in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, «nella procedura di risarcimento diretto di cui al d.lgs. n. 209 del 2005, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dallo stesso decreto, art. 144, comma 3» (Cass. 21896/2017). Pertanto, nel caso in cui il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato e la relativa omissione comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 3 (Cass. n. 7755/2020). Per questi motivi, la Suprema Corte cassa la pronuncia impugnata.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |