Nessun coinvolgimento di altri veicoli nell'incidente stradale: è possibile richiedere il risarcimento?
30 Dicembre 2021
La Corte d'Appello respingeva la domanda di risarcimento dei danni proposta da C.R., R.R. e G.R. contro una compagnia assicurativa in conseguenza del decesso di una terza persona. La morte, avvenuta a seguito di un incidente stradale, era stata causata da C.R., il marito della deceduta, che scivolando sull'asfalto, reso troppo viscido dalla pioggia, urtava contro un guard-rail. C.R. propone ricorso in Cassazione avverso la pronuncia del giudice di secondo grado.
La questione posta dalla vicenda attiene all'applicabilità dell'art 141 cod. ass. nel caso in cui nell'incidente non risultino coinvolti altri veicoli.
Secondo un primo orientamento della Suprema Corte, l'articolo in esame presupponeva soltanto l'esistenza di un sinistro stradale e di un danno, non dovuto al caso fortuito, subito dal terzo trasportato. La norma, quindi, non richiedeva che il sinistro si fosse verificato a seguito di uno scontro tra due mezzi di trasporto. Secondo i Giudici, infatti, tale soluzione rispondeva «ad una scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio», che aveva scelto di privilegiare il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti della compagnia di assicurazioni del veicolo, senza dover né attendere l'accertamento delle rispettive responsabilità, né tanto meno dover procedere alle ricerche dell'impresa assicuratrice del veicolo investitore (Cass. n. 16477/2017). Successivamente, si era invece chiarito che la persona trasportata poteva avvalersi dell'azione diretta nei confronti della compagnia soltanto se nell'incidente erano coinvolti altri veicoli, anche in mancanza di un urto materiale (Cass. n. 25033/2019). La giurisprudenza più recente, invece, ha affermato che «l'art 141 cod. ass. non trova applicazione in caso di sinistro in cui risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato essendo in tale ipotesi applicabile l'art 144 cod. ass.[…]» (Cass. n. 17963/2021).
Considerando il contrasto interpretativo venuto a delinearsi sull'argomento, la Cassazione rimette quindi la causa alle Sezioni Unite.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |