Responsabile la banca per la frode online
07 Gennaio 2022
Al correntista abilitato a svolgere operazioni online che, alla stregua degli artt. 15 d.lgs. n. 196/2003e 2050 c.c.agisca per l'abusiva utilizzazione delle sue credenziali informatiche, spetta solo la prova del danno siccome riferibile al trattamento del suo dato personale.
L'istituto bancario invece risponde, quale titolare del trattamento dei dati, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico, a meno che non dimostri che l'evento dannoso non gli sia imputabile perché discendente da trascuratezza, errore o frode del correntista, o da forza maggiore.
La colpa grave della banca è costituita da una straordinaria e inescusabile imprudenza, negligenza o imperizia, la quale presuppone che sia stata violata non solo la diligenza ordinaria, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservata da tutti.
(Fonte: Il Societario) |