Fondo di garanza e TFR dopo un trasferimento d'azienda

Teresa Zappia
10 Gennaio 2022

È possibile ricorrere al Fondo di Garanzia per il TFR maturato presso il datore cedente, dichiarato fallito, se il lavoratore ha continuato la sua attività presso il cessionario?Il Fondo di Garanzia per il TFR ha lo scopo di sostituirsi al datore ove lo stesso sia insolvente nel pagamento del trattamento ex art. 2120 c.c...

È possibile ricorrere al Fondo di Garanzia per il TFR maturato presso il datore cedente, dichiarato fallito, se il lavoratore ha continuato la sua attività presso il cessionario?

Il Fondo di Garanzia per il TFR ha lo scopo di sostituirsi al datore ove lo stesso sia insolvente nel pagamento del trattamento ex art. 2120 c.c.

I presupposti indefettibili perché tale Fondo possa intervenire sono due: l'insolvenza del datore “attuale”; il mancato pagamento del TFR. Con riferimento all'attualità della qualità datoriale, essa rileva nella individuazione del soggetto obbligato e sostituito dal Fondo di Garanzia, tenuto anche conto che l'esigibilità del TFR, costituente trattamento retributivo differito, è subordinata alla cessazione del rapporto.

Qualora il lavoratore abbia proseguito il rapporto alle dipendenze del cessionario ex art. 2112 c.c., la dichiarazione di fallimento del cedente non può legittimare l'accesso al Fondo di Garanzia.

Il rapporto cessato, infatti, è quello presso il cessionario non insolvente, il quale diviene debitore esclusivo del T.F.R. maturato prima della cessione di azienda, essendo il medesimo obbligato in solido con il cedente.