Restituzione dei contributi previdenziali

Sabrina Apa
10 Gennaio 2022

La ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore può avere ad oggetto soltanto le somme da quest'ultimo "percepite", ossia quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del predetto...

La ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore può avere ad oggetto soltanto le somme da quest'ultimo "percepite", ossia quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del predetto.

Nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale che coinvolge tre soggetti, ossia il datore di lavoro, il lavoratore e l'Ente previdenziale, vanno distinti il c.d. “rapporto contributivo”, che si instaura tra datore di lavoro ed Ente e “rapporto erogativo o previdenziale” che si instaura tra lavoratore ed Istituto previdenziale.

Poiché, dunque, il rapporto contributivo si instaura solo tra datore di lavoro ed ente previdenziale, eventuali ritenute indebitamente versate a quest'ultimo, dovranno essere richieste dal datore di lavoro all'Istituto e non al lavoratore.

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