Legge di Bilancio 2022: le novità per le impreseFonte: L. 30 dicembre 2021 n. 234
05 Gennaio 2022
La Legge di Bilancio 2022 è in Gazzetta Ufficiale: pubblicata infatti la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
Tra le novità, il taglio dell'IRPEF, il rifinanziamento dei bonus per l'edilizia, la proroga e rimodulazione dei bonus investimenti 4.0 e del credito d'imposta R&S, innovazione e design, e per le spese di consulenza per la quotazione delle PMI, il rifinanziamento della Sabatini e il ripristino dell'erogazione in più quote, la lotta alle delocalizzazioni aziendali. Di seguito alcune misure di interesse per le imprese.
Riduzione dell'IRPEF La legge di Bilancio 2022 conferma le novità anticipate dal maxiemendamento del Governo per la riduzione della tassazione delle persone fisiche e, al contempo, non dimentica le misure a sostegno delle imprese. Le misure riguardano la nuova modalità di determinazione dell'IRPEF: dalla riduzione delle aliquote alla riformulazione delle detrazioni fiscali; il trattamento integrativo per i redditi di lavoro (dipendente e autonomo) e di pensioni e l'abolizione dell'IRAP per le imprese individuali e i lavoratori autonomi.
Imprese: Bonus investimenti e crediti d'imposta Numerose le misure finalizzate allo sviluppo delle imprese. Al comma 44 la proroga e rimodulazione della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, con specifiche ridefinizioni a seconda che trattasi di investimenti: - in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0; - in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0".
Al comma 45, rubricato “Credito d'imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative”, viene estesa e modificata la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui all'art. 1 commi da 198 a 206 Legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019). Per l'anno 2022, si conferma la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione vigente; scatta invece la proroga dopo il 2022 che opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti.
Al comma 46 viene prorogato al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla L.n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e al contempo ne riduce l'importo massimo da € 500.000 a 200.000.
Al comma 912 si modifica la disciplina del PIR PMI: in dettaglio cambia il credito d'imposta per le minusvalenze realizzate nei PIR PMI, rimodulandone l'ammontare e il termine di utilizzabilità, nonché prorogandolo all'anno 2022. Si abbassa il quantum dell'agevolazione e l'attribuzione può essere concessa a condizione che il suo ammontare non superi il 10% delle somme investite in tali strumenti finanziari; inoltre, si estende il periodo di utilizzo, da 10 a 15 quote annuali.
Altre misure a favore delle imprese Patent box: ai commi 10-11 si conferma la modifica della disciplina del nuovo Patent box, contenuta nell'art. 6 d.l. n. 146/2021, con la maggiorazione fiscale che sale al 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili e, dall'altro lato, restringendo il novero dei beni agevolabili. I contribuenti, per tutta la durata dell'opzione, potranno fruire sia del nuovo Patent box che del credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo. La decorrenza della nuova disciplina del Patent box, in luogo del termine iniziale del 22 ottobre 2021, si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta. Si modifica la disciplina transitoria regolamentando il passaggio dal vecchio al nuovo regime, per non obbligare al transito automatico al nuovo Patent box chi abbia esercitato l'opzione per l'originario istituto, con riferimento ad anni antecedenti al 2021. Si introduce il meccanismo di recapture in base al quale, se le spese agevolabili sono sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di Patent box, si può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
Nuova Sabatini: ai commi 47-48 viene rifinanziata la "Nuova Sabatini" di cui all'art. 2, comma 8, d.l. n. 69/2013. Inoltre, rispetto la previsione della disciplina vigente, si reintroduce la regola per cui il contributo può essere erogato "in più quote" determinate con il decreto ministeriale di attuazione dello stesso art. 2.
Aggregazioni tra imprese: ai commi 70-71 viene estesa sino al 30 giugno 2022 la disciplina degli incentivi per le aggregazioni tra imprese, di cui viene altresì ampliata l'operatività. Ricordiamo che l'incentivo permette, nei casi di operazioni relative ad aggregazione di imprese, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda, di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset- DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE. L'incentivo, inoltre, è rimodulato, inserendo nelle norme alcuni limiti espressi in valore assoluto - oltre a quello commisurato alla somma delle attività - pari a € 500 milioni. In ragione delle novità si anticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2021 la cessazione del bonus aggregazione disciplinato dall'art. 11 d.l. n. 34/2019.
Rivalutazione beni: ai commi da 622 a 624 si apportano modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa del c.d. Decreto Agosto (d.l. n. 104/2020).
Le novità per la casa: dal Superbonus al bonus idrico Al comma 28 approdano tutte le novità legate al Superbonus: dall'introduzione della tanto attesa proroga, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario all'eliminazione della norma che prevedeva per alcuni soggetti la detrazione delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 solo in presenza di determinate condizioni (comunicazione CILA e titolo ricostruzione edifici) o, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, il rispetto del riferimento al valore ISEE di € 25.000. Le disposizioni del comma 28, inoltre, chiariscono che le proroghe stabilite dal comma 8-bis si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati.
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