Limiti di reddito per ottenere l'immediata esdebitazione in qualità di debitore incapiente

Francesca Monica Cocco
10 Gennaio 2022

Quali sono i limiti di reddito per poter depositare presso il tribunale fallimentare un'istanza di esdebitazione in qualità di debitore incapiente?

Quali sono i limiti di reddito per poter depositare presso il Tribunale fallimentare un'istanza di esdebitazione in qualità di debitore incapiente?

Con le novità introdotte dalla L. n. 176/2020 (che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 137/2020, noto come “Decreto Ristori”) è stata introdotta nell'ordinamento la possibilità di richiedere al tribunale fallimentare il decreto di immediata esdebitazione da parte di persone fisiche meritevoli, una sola volta nella vita (anticipando, così, l'art. 283 CCI).

Tale possibilità è disciplinata precisamente dal nuovo art. 14 quaterdecies L. n. 3/2012.

La norma definisce il debitore incapiente come colui “che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”.

Purtuttavia, a fronte dell'emissione del decreto di immediata esdebitazione, si apre una finestra a tutela dei creditori: qualora, entro quattro anni successivi, sopravvengano utilità rilevanti, che consentono il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10% della debitoria complessiva, il debitore è comunque tenuto al pagamento.

Inoltre, è bene evidenziare che il debitore incapiente deve avere comunque delle risorse minime per il soddisfacimento dei corrispettivi dovuti all'OCC (quantunque ridotti alla metà della tariffa) e dei corrispettivi dovuti all'eventuale professionista che lo assiste.

Il quesito operativo pone un interrogativo preciso: ovvero quali siano i limiti di reddito per poter ottenere l'esdebitazione, in qualità di debitore incapiente. Ovvero quale soglia di reddito non bisogna superare, per poter accedere al beneficio.

Difatti per debitore incapiente si intende non solamente colui che è privo di reddito, ma anche colui che dispone di un reddito talmente esiguo, da essere appena sufficiente al proprio mantenimento dignitoso.

Per poter dare una risposta al quesito, occorre ritornare alla disposizione relativa all'eventuale sopravvenienza di utilità “rilevanti” nei 4 anni successivi, tali da determinare l'obbligo di pagamento da parte del debitore, qualora in misura non inferiore al 10% della debitoria complessiva.

Ebbene, la valutazione della predetta “rilevanza” deve essere “condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159” (art. 14 quaterdecies, comma 2, L. n. 3/2012).

Dunque, occorre innanzitutto calcolare l'importo annuo di sussistenza garantito al debitore, seguendo le predette indicazioni; a questo punto, qualora nei 4 anni successivi al decreto di esdebitazione sopravvengano nell'anno utilità superiori al 10% della debitoria complessiva, il debitore è tenuto al pagamento.

Facciamo un esempio pratico, derivante da una fattispecie posta al vaglio del Tribunale di Milano.

Il debitore percepisce un reddito di € 1.500 netti mensili per dodici mesi e questo reddito corrisponde all'importo di sussistenza garantito al debitore in base alle predette indicazioni: ergo si tratta di un soggetto incapiente (ovvero, in questo caso, si tratta di un soggetto che dispone di un reddito appena sufficiente al proprio mantenimento).

La debitoria complessiva oggetto di esdebitazione è pari ad € 400.000,00. Dunque, l'incremento tollerabile deve essere al di sotto di € 40.000,00 all'anno (il 10% di 400.000,00). Qualora, invece, l'incremento sia superiore ad € 40.000,00 all'anno, quest'ultimo viene considerato “rilevante” al fine del pagamento da parte del debitore.

In conclusione, mentre l'importo annuo di sussistenza garantito al debitore viene calcolato ex ante, secondo le predette indicazioni di cui all'art. 14 quaterdecies, comma 2, L. n. 3/2012, e dunque rimane in misura fissa per i 4 anni di durata del procedimento, diversamente, l'incremento rilevante ai fini dell'eventuale pagamento ai creditori dipende dalla debitoria complessiva (calcolandone il 10%).

Chiarito tutto quanto sopra, e tornando al quesito operativo, il limite di reddito per poter depositare presso il Tribunale fallimentare un'istanza di esdebitazione in qualità di debitore incapiente è proprio dato dall'importo di sussistenza garantito al debitore, da calcolarsi secondo le indicazioni dell'art. 14 quaterdecies, comma 2, L. n. 3/2012.

Se all'atto di deposito dell'istanza il reddito annuo è pari o inferiore all'importo di sussistenza, il debitore è da qualificarsi come soggetto incapiente, con la concessione del beneficio dell'esdebitazione immediata.

Se, diversamente, all'atto di deposito dell'istanza il reddito annuo è superiore all'importo di sussistenza, il debitore non può qualificarsi come soggetto incapiente e non può accedere al beneficio dell'esdebitazione immediata.

Solo dopo il decreto di esdebitazione, eventuali sopravvenienze annue rispetto all'importo di sussistenza – purché superiori al 10% della debitoria complessiva – rilevano ai fini del pagamento, anche parziale, ai creditori (senza che tale incremento successivo comporti la decadenza del beneficio già concesso).

E difatti, il citato Tribunale di Milano del 26 ottobre 2021 ha dichiarato inammissibile l'istanza di esdebitazione del soggetto incapiente “per carenza del presupposto reddituale di cui all'art. 14 quaterdecies L. 3/2012”, in quanto il reddito per l'anno 2020 era (di poco) superiore all'importo di sussistenza che il Tribunale avrebbe garantito in base alle indicazioni di cui all'art. 14 quaterdecies, comma 2, L. n. 3/2012.

Talché, in un caso come questo, il debitore avrebbe dovuto più propriamente depositare un'istanza di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter L. n. 3/2012, offrendo ai creditori, come unica utilità, l'eccedenza annuale del proprio reddito, dedotto l'importo di sussistenza.

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