La tutela dei minori stranieri non accompagnati va affidata al Tribunale specializzato

Redazione scientifica
07 Gennaio 2022

La Corte di cassazione si è pronunciata in ordine all'individuazione del giudice competente per la tutela di un minore di nazionalità straniera, affidato dai genitori residenti all'estero con atto notarile alla sorella dimorante in Italia insieme al marito.

La Corte si è pronunciata in ordine all'individuazione del giudice competente per la tutela di un minore di nazionalità straniera, affidato dai genitori residenti all'estero con atto notarile alla sorella dimorante in Italia insieme al marito.

Nel caso di specie, il giudice tutelare del Tribunale di Treviso, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di esecutività del provvedimento di affido intrafamiliare del minore straniero presso l'abitazione della sorella in Italia, aveva dichiarato la propria incompetenza.

Secondo il giudice trevigiano, infatti, poiché il minore privo di genitori nel territorio nazionale doveva essere considerato «minore straniero non accompagnato», ex art. 2 l. 47/2017, l'apertura della tutela era rimessa al Tribunale per i Minorenni.

Con successiva ordinanza il TM ha contestato la qualificazione come minore straniero non accompagnato del minore, atteso che la normativa richiede, a tali fini, che il minore si trovi sul territorio nazionale privo di «assistenza» e di «rappresentanza».

Nel caso di specie, secondo il Tribunale, il ragazzo era collocato presso la sorella - appositamente designata dai genitori come affidataria – per cui non poteva certamente considerarsi «privo di assistenza» e dunque minore straniero non accompagnato.

Adita a seguita del ricorso del regolamento per competenza proposto dal Tribunale per i Minorenni, la Corte ha rigettato il ricorso, confermando la competenza del Tribunale specializzato.

Invero, l'art. 2 l. 47/2017 richiede, perché un minore possa essere qualificato come MSNA, che questi si trovi sul territorio nazionale «privo di assistenza» e di persone che possano esercitare legittimamente la «responsabilità genitoriale».

Se manca anche uno solo dei predetti requisiti, il minore deve considerarsi come non accompagnato, come conferma l'uso da parte del legislatore nella formulazione dell'art. 2 della congiunzione «e» tra le parole «assistenza» e «rappresentanza».

Nel caso in esame, l'atto notarile con il quale il minore era stato affidato alla sorella, non costituiva un'ipotesi di «delega della responsabilità genitoriale» valida per il nostro ordinamento, tale da fare escludere la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 cit.

La situazione del minore descritta determinava semplicemente la sua inclusione nella categoria dei minori stranieri non accompagnati «affidati di fatto» dai loro genitori residenti all'estero ad un parente in Italia.

Quanto alla competenza, viene evidenziato che la l. 47/2017, integrata (…) con le modifiche di cui al d.lgs. 220/2017», ha voluto affidare la tutela dei minori stranieri non accompagnati interamente al Tribunale specializzato. Ciò al fine di evitare il «doppio binario giurisdizionale, ossia giudice minorile e giudice tutelare», considerato «un'inutile e dannosa duplicazione procedimentale».

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