Arbitrato tra professionisti e consumatori e violazione del principio del contradditorio

Redazione scientifica
10 Gennaio 2022

La Corte di cassazione è tornata ad occuparsi dell'arbitrato tra un soggetto professionista e un consumatore e delle conseguenze della violazione del principio del contradditorio.

La Corte di cassazione è tornata ad occuparsi dell'arbitrato tra un soggetto professionista e un consumatore e delle conseguenze della violazione del principio del contradditorio.

Nel caso di specie, la società professionista Z.F. LLC ricorreva in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il gravame dalla stessa proposto contro il lodo emesso dal Collegio arbitrale in data 25 settembre 2012.

In particolare, la ricorrente evidenziava che la Corte d'appello non aveva rilevato che il Collegio arbitrale aveva posto a fondamento della decisione «una questione rilevata d'ufficio» e sulla quale «non era mai stato provocato il contradditorio tra le parti».

Tale questione era quella riguardante la rispettiva qualifica di «professionista» e di «consumatore» delle parti, che aveva portato il Collegio arbitrale a ritenere la nullità della clausola arbitrale in quanto vessatoria.

La Corte ha rigettato il ricorso, evidenziando che «la questione della violazione del contradditorio deve essere esaminata (…) nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di un'effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire».

Deve cioè aversi riguardo al «modo in cui le parti hanno potuto confrontarsi in giudizio in relazione alle pretese ivi esplicate, giacchè il vizio di violazione del contradditorio consegue alla concreta menomazione del diritto di difesa» (Cass. civ., n. 28660/2013).

Nel caso in esame, può dirsi che «il principio del contradditorio sia stato osservato, avendo avuto le parti (…) la possibilità di esporre i rispettivi assunti sulla questione della qualifica di professionista della società e di consumatore dei M. ed avendo ottenuto anche l'invito a precisare le conclusioni e a depositare memorie conclusionali e di replica».

Inoltre, «anche sotto l'ulteriore profilo di doglianza circa il mancato contradditorio sulla natura d'ufficio del rilievo posto dal Collegio posto a fondamento della decisione (…), va osservato che la società ricorrente finisce con il denunciare una lesione del tutto astratta del principio del contradditorio, non avendo specificato quale concreto pregiudizio la mancata specificazione della natura d'ufficio di tale rilievo abbia arrecato alle proprie ragioni difensive».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.