Escluso il controllo giudiziario per irregolarità informative degli amministratori

La Redazione
07 Gennaio 2022

Va esclusa l'applicazione del controllo giudiziario, ex art. 2409 c.c., a tutte quelle irregolarità c.d. informative o puramente formali che, per quanto gravi, non sono normalmente idonee a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio o sull'attività sociale...

Va esclusa l'applicazione del controllo giudiziario, ex art. 2409 c.c., a tutte quelle irregolarità c.d. informative o puramente formali che, per quanto gravi, non sono normalmente idonee a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio o sull'attività sociale, come nel caso in cui un socio lamenti che l'amministratore avrebbe precluso al socio ricorrente di esercitare il proprio diritto di informazione ai sensi dell'art. 2476 c.c.

I presupposti per l'accoglimento della denuncia sono: l'esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti, e il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza, pertanto, ai fini della denuncia in questione, dell'eventuale danno arrecato a soci o terzi.

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