Distanze nelle costruzioni: si applicano i piani regolatori e i regolamenti comunali che devono essere acquisiti d'ufficio dal giudice
10 Gennaio 2022
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 40984 depositata il 22 dicembre 2021. Il fatto. I comproprietari di un immobile adivano in giudizio il proprio vicino adducendo che quest'ultimo aveva realizzato un edificio al confine col fondo di loro proprietà, senza il rispetto della distanza prescritta dal piano regolatore. Gli attori chiedevano, quindi, la condanna del convenuto alla demolizione di quanto realizzato con ripristino dello stato dei luoghi. Si costituiva il convenuto che sosteneva la legittimità della costruzione edificata nel rispetto del programma di fabbricazione vigente all'epoca. Il Tribunale adito, in accoglimento della domanda proposta dagli attori, condannava il convenuto alla demolizione del fabbricato oltre al risarcimento del danno. Avverso la sentenza di primo grado veniva, pertanto, proposto gravame da parte del convenuto che tuttavia, la Corte di appello adita rigettava. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito, l'appellante proponeva ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi contro cui resistevano con contro ricorso gli appellati.
In diritto. I Giudici hanno ritenuto fondato il quinto motivo di ricorso proposto dal ricorrente sulla scorta del quale, quest'ultimo, ex art. 372 c.p.c., allegava il nuovo piano strutturale del Comune - luogo in cui si trovavano le costruzioni oggetto di causa - evidenziando che il predetto documento ben poteva essere prodotto in sede di giudizio di legittimità. In particolare, alla luce del nuovo strumento di pianificazione prodotto in giudizio, risulterebbe confermata la regolarità e la legittimità del manufatto eretto del ricorrente sia al momento dell'edificazione che al momento della pronuncia della sentenza, in conformità alla normativa urbanistica. Inoltre, secondo il ricorrente, il principio di prevenzione non opererebbe nell'ipotesi in cui il regolamento edilizio stabilisca la necessità di rispettare in ogni caso la distanza dal confine vietando la costruzione sullo stesso. Il Collegio di legittimità, infatti, ha ritenuto ammissibile ex art. 372 c.p.c. la produzione di parte ricorrente del testo regolamentare sopravvenuto di un piano di attuazione di un Piano Regolatore Generale poiché atteneva allo ius supervenientes che avrebbe dovuto essere conosciuto ed applicato anche d'ufficio nel caso esaminato. Pertanto, proseguono i Giudici, una volta ammessa la produzione del piano strutturale del Comune in oggetto, deve conseguentemente ribadirsi che i regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata applicazione, salvo il limite, nel caso di norme più restrittive, dei c. d. “diritti quesiti” (per cui la disciplina più restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della normativa, possano considerarsi “già sorte”), e, nel caso, di norme più favorevoli, dell'eventuale giudicato formatosi sulla legittimità o meno della costruzione. Ne consegue l'inammissibilità dell'ordine di demolizione di costruzioni che, illegittime secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione, tali non siano più alla stregua delle norme vigenti al momento della decisione, salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il diritto al risarcimento del danno prodottosi “medio tempore”, ossia di quelli conseguenti alla illegittimità della costruzione nel periodo compreso tra la sua costruzione e l'avvento della nuova disciplina.
In conclusione. Pertanto, conclude il Collegio di legittimità, sulla scorta dei suindicati principi ed in accoglimento del quinto motivo di ricorso, si impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello adita in diversa composizione, la quale dovrà verificare l'applicabilità del nuovo strumento urbanistico, anche in relazione a quello vigente al momento della costruzione, al fine di stabilire se, effettivamente, nella zona di interesse, è consentita la possibilità di edificare sul confine, nel rispetto delle distanze tra costruzioni e circa l'applicabilità, al caso di specie, del criterio della prevenzione. Infatti, secondo il concorde orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio suddetto non opera quando i regolamenti locali impongono di osservare distanze inderogabili dai confini, salvo che gli stessi consentano le costruzioni in aderenza o in appoggio.
Fonte: dirittoegiustzia.it |