Osservatorio sulla Cassazione – Dicembre 2021

La Redazione
12 Gennaio 2022

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di Dicembre.

Estensione della prededuzione ai crediti per rivalsa IVA e oneri previdenziali

Cass. civ., sez. I, 30 dicembre 2021, n. 42072 - sent.

Nelle procedure concorsuali la prededuzione attribuisce non una causa di prelazione, ma una precedenza processuale e ha natura procedurale, perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine.

Ciò posto, occorre evidenziare che il credito di rivalsa I.V.A., pur essendo autonomo rispetto al credito per il compenso professionale, risulta comunque soggettivamente e funzionalmente connesso ad esso. Pertanto l'avvenuto riconoscimento della precedenza processuale in cui si risolve la prededuzione al credito relativo alla prestazione professionale si estende anche ai crediti per rivalsa I.V.A. e oneri previdenziali, che con esso condividano il titolare, il fatto generatore e la funzione, in quanto la valutazione di funzionalità prevista dall'art. 111, comma 2, l. fall. non può che condurre, rispetto a simili crediti, a un unico e coincidente approdo.

No al sequestro finalizzato alla confisca diretta dei beni societari entrati nell'attivo fallimentare

Cass. pen., sez. III, 30 dicembre 2021, n. 47299 - sent.

La peculiare natura dell'attivo fallimentare derivante dallo spossessamento del patrimonio della società dichiarata fallita è di ostacolo all'applicabilità dell'art. 12 bis D.lgs. n. 74/2000, che individua, quale limite all'operatività della confisca, l'appartenenza dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato a terzi estranei al reato.

Concordato preventivo, successivo fallimento e credito dell'attestatore

Cass. civ., Sez. VI-1, 29 dicembre 2021, n. 41910 - sent.

Il professionista al quale sia stato negato il compenso per la relazione ex art. 161, comma 3, l. fall., per carenze nella dovuta diligenza, non può invocare, a fondamento del proprio credito, l'ammissione alla procedura concordataria del debitore che lo ha nominato e successivamente è stato dichiarato fallito. Come afferma, infatti, la Suprema Corte, il decreto ex art. 163, comma 1, l. fall., non costituisce approvazione della relazione, in quanto l'ammissione a detta procedura non assevera definitivamente, con valore di giudicato, l'esattezza dell'adempimento del professionista, potendo la valutazione essere poi smentita dal medesimo tribunale, in sede di procedura fallimentare, all'esito di un più approfondito controllo da parte del commissario giudiziale.

Domanda di insinuazione tardiva al passivo fallimentare del credito agli interessi moratori

Cass. civ., sez. VI – 1, 17 dicembre 2021, n. 40554 – ord.

La proposizione tardiva della domanda di ammissione al passivo fallimentare del credito (accessorio) agli interessi moratori, in quanto fondata sul ritardo nell'adempimento, non è preclusa, stante la diversità della rispettiva causa petendi, dalla definitiva ammissione in via tempestiva del credito relativo al capitale.

Nello specifico, l'ammissione tardiva al passivo fallimentare relativamente agli interessi è ammissibile anche se è già avvenuta la richiesta e ammissione dello stesso credito per il solo capitale, in quanto il credito degli interessi costituisce un credito autonomo, azionabile separatamente, anche successivamente al credito principale già riconosciuto con decisione passata in giudicato.

Ammissione al passivo dei crediti tributari da parte del concessionario della riscossione

Cass. civ., sez. trib., 14 dicembre 2021, n. 39791- sent.

L'ammissione al passivo di crediti tributari da parte del concessionario della riscossione può avere luogo sulla base del ruolo, senza che sia necessaria la previa notifica, strumentale all'esecuzione coattiva individuale, ma che perde funzionalità nel contesto fallimentare in cui il curatore è reso pienamente edotto della pretesa erariale con la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda di ammissione e può, a partire da tale momento, impugnare lo stesso dinanzi alle Commissioni Tributarie.

L'elemento soggettivo nella bancarotta fraudolenta documentale

Cass. pen., sez. V, 2 dicembre 2021, n. 44644 – sent.

Il dolo, elemento soggettivo previsto dall'art. 216, comma 1, l. fall. per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, non sussiste se uno dei due amministratori si è dissociato dalla gestione societaria e ne ha preso le distanze, manifestando la propria volontà di dimettersi dalla carica convocando un'assemblea straordinaria.

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