Condominio e locazione

Posizione processuale del singolo condomino

13 Gennaio 2022

La legittimazione processuale identifica la facoltà di un soggetto di promuovere o essere destinatario di azioni giudiziali inerenti la situazione giuridica soggettiva di cui è titolare e, più in generale, la capacità processuale, sia attiva che passiva identifica l'idoneità ad essere parte nel processo e trova il proprio riferimento normativo nell'art. 75 c.p.c. che la ricollega, necessariamente, alla capacità di agire sostanziale delineata dall'art. 2 c.c. Con riferimento ai soggetti collettivi, l'art. 75 c.p.c., ai commi 3 e 4 c.p.c., delinea la c.d. rappresentanza processuale organica. La capacità processuale è uno dei presupposti...
Inquadramento

L'amministratore ha legittimazione autonoma per quelle controversie che sono connesse all'esercizio dei suoi poteri sostanziali, così come individuati dall'art. 1130 c.c., dovendo invece ricevere (sia dal lato attivo che passivo) conferimento di apposito potere dall'organo collegiale ove la lite travalichi tale ambito; si tratta di liti in cui la legittimazione processuale dell'amministratore concorre con quella dei singoli condomini (Cass. civ., sez. VI/II, 19 novembre 2021, n. 35576): secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la legittimazione processuale dell'amministratore di condominio, per le liti che hanno ad oggetto interessi comuni dei condomini, comporta solo una deroga della disciplina applicabile alle ipotesi di pluralità di soggetti del rapporto giuridico dedotto in lite, al fine di rendere più agevole la costituzione del contraddittorio nei confronti del condominio. Tale ricostruzione presuppone una forma di rappresentanza processuale reciproca, attributiva a ciascuno di una legittimazione sostitutiva, poiché ogni compartecipe non potrebbe tutelare il proprio diritto senza al contempo garantire l'analogo diritto degli altri.

Per tali ragioni il condomino che interviene nel processo in cui sia già parte l'amministratore, non va qualificato come un terzo, ma rappresenta semplicemente una delle parti originarie determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni, di talché detto intervento non sconta neanche le preclusioni previste dall'art. 268 c.p.c. né, ove spiegato in grado di appello, dall'art. 344 c.p.c. (Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 1997, n. 826); per le stesse ragioni si è ritenuto che il singolo condomino possa intervenire anche nel giudizio di rinvio che consegue ad una pronuncia di legittimità, pur trattandosi di giudizio in cui oggetto e parti non sono suscettibili di variazioni (Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2000, n. 6813; Cass. civ., sez. II, 30 giugno 2014, n. 14809).

Se con riguardo alle cause relative a beni comuni si è da lungo tempo ritenuto che i condomini non siano terzi rispetto al condominio e mantengano dunque una legittimazione processuale concorrente con quella dell'amministratore, la giurisprudenza ha escluso che sussista legittimazione concorrente per le controversie attinenti alla mera gestione (Cass. civ., sez. II, 18 gennaio 2017, n. 1208); si è in proposito rilevato che la legittimazione ad agire per il pagamento degli oneri condominiali, nonché a proporre l'eventuale impugnazione, spetta all'amministratore e non anche ai singoli condomini, poiché il principio per cui l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, né di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore, non trova applicazione nelle controversie aventi ad oggetto la sola gestione dei diritti comuni (Cass. civ. sez. II, 4 febbraio 2021, n. 2636), qual è la riscossione di somme a tal fine dovute da ciascun condomino, essendo tali vicende destinate a soddisfare un interesse direttamente collettivo, senza correlazione immediata con quello esclusivo di uno o più partecipanti.

Sotto tale profilo un significativo vulnus interpretativo deriva, in materia di impugnazione, da Cass. civ., sez. un, 18 settembre 2014, n. 19663, pronuncia che - seppur nella particolare materia degli indennizzi derivanti dalla c.d. legge Pinto per l'ingiusta durata del processo - ha affermato un principio dirompente, che contrasta con la tesi della rappresentanza organica dei singoli svolta dall'amministratore e riconosce al condominio un'autonoma soggettività processuale: in quella pronuncia le sezioni unite hanno sostenuto che, «in ipotesi di giudizio intentato dall'amministratore di condominio, pur autorizzato dall'assemblea, a tutela di diritti connessi alla situazione dei singoli condomini, ma senza che questi ultimi siano stati parte in causa, la legittimazione ad agire per l'equa riparazione, correlata alla violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della l. n. 89/2001, spetta esclusivamente al condominio, da intendere ormai quale autonomo soggetto giuridico».

Si tratta di un'affermazione dalla portata potenzialmente rivoluzionaria, e che - tuttavia - ha visto sino ad oggi sommessa applicazione, essendo anzi stata nuovamente valutata come suscettibile di esame da parte delle Sezioni Unite la questione della legittimazione del singolo, sotto altro e contiguo versante, ovvero la possibilità di considerare il condomino, che proponga ricorso incidentale in cassazione, già “parte” dei pregressi gradi di merito in cui era costituito il condominio, in quanto comunque rappresentato dall'amministratore (Cass. civ., sez. II, 1 novembre 2017, n. 27101, vedi infra).

Vi sono, infine, liti che esulano dalla competenza dell'amministratore in via autonoma (ex art. 1130 c.c.) o conferita dall'assemblea (ex art. 1131 c.c.), in quanto relative ad aspetti che riguardano una obbligatoria partecipazione dei singoli: si tratta, principalmente, di domande volte ad accertare l'estensione dei diritti dei singoli che, in quanto destinate ad incidere su una posizione giuridica soggettiva assoluta (quale il diritto di proprietà) impongono la partecipazione del titolare del diritto conteso, e - ove tale diritto competa a più soggetti - di tutti costoro ex art. 102 c.p.c.

Le azioni reali

Costituisce ormai consolidato orientamento che l'amministratore non abbia legittimazione per promuovere liti che vedano coinvolti diritti relativi alle proprietà solitarie (Cass. civ., sez. II, 15 novembre 2016, n. 23256; Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 2009, n. 3393), o che abbiano ad oggetto l'estensione del diritto dominicale di ciascun condomino (Cass. civ., sez. II, 5 giugno 2014, n. 12678); in tali casi, l'amministratore potrà stare in giudizio non già quale rappresentante del condominio ma quale procuratore speciale dei singoli condomini che eventualmente gli conferiscano espresso mandato in tal senso (costituendosi con ciò un rapporto diretto che esula dalla disciplina del condominio), oppure in forza di un'unanime positiva deliberazione di assemblea che veda la partecipazione di tutti i partecipanti al condominio. (Cass. civ., sez. II, 7 ottobre 2020, n. 21533).

Si è tuttavia osservato che nel giudizio di impugnazione di delibera assembleare sussiste legittimazione dell'amministratore, e non vi è necessità di partecipazione dei singoli condomini per litisconsorzio necessario, ove l'accertamento dell'appartenenza o meno di una unità ad un singolo (o l'ascrivibilità di un bene a parte comune) abbia mera natura incidentale e strumentale ai fini della domanda di impugnazione, purchè le parti non abbiano chiesto statuizione con effetto di giudicato su tale aspetto (Cass. civ., sez. II, 22 novembre 2021 n. 35794).

Compete al singolo condominio la legittimazione ad agire in tema di usucapione di aree o beni in favore del condominio (Cass. civ., sez. II, 24 settembre 2013, n. 21826), poichè tale azione, implicando non solo l'accrescimento del diritto di comproprietà, ma anche la proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati, esorbita dai poteri deliberativi dell'assemblea e dai poteri di rappresentanza dell'amministratore (Cass. civ., sez. II, 9 novembre 2020, n. 25014).

Si è inoltre osservato che, qualora la causa abbia ad oggetto l'assetto proprietario all'interno del condominio, ovvero quando in conflitto sono gli interessi individuali dei singoli condomini nelle loro reciproche posizioni, non solo viene meno la legittimazione dell'amministratore, ma si dà luogo ad ipotesi tipica di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., con l'obbligo di instaurare il contraddittorio tra tutti i partecipanti al condominio (Cass. civ., sez. VI, 21 febbraio 2020, n. 4697).

È pacifico in giurisprudenza che il singolo condomino possa agire individualmente per la tutela in via possessoria o per la rivendicazione di beni comuni; i limiti oggettivi e soggettivi e le peculiari connotazioni di tali controversie hanno visto un significativo arresto nella giurisprudenza più recente (Cass. civ., sez. un., 13 novembre 2013, n. 25454): statuendo in ordine all'ipotesi di singolo che, convenuto dal condominio per riottenere la disponibilità di un bene comune ne eccepisca la titolarità esclusiva, la Corte ha evidenziato che non sussisterebbe litisconsorzio necessario solo ove colui che affermi di essere proprietario esclusivo di un bene comune (o affermi comunque la titolarità esclusiva di altro diritto reale) utilizzi tale argomentazione a mero scopo difensivo e non chieda un accertamento con efficacia di giudicato sul punto.

Si è invece rilevato che, ove il condomino, convenuto dall'amministratore con azione di rilascio di uno spazio asseritamente di proprietà comune, proponga diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà esclusiva del bene, il contraddittorio deve necessariamente essere steso a tutti i singoli condomini, poiché viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale (Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 2020, n. 789)

Altre ipotesi di legittimazione processuale dei singoli condomini

Le azioni a tutela del decoro del fabbricato, ove implichino un accertamento sulla proprietà, sono state ritenute relative alla posizione processuale del singolo condomino e soggette a litisconsorzio necessario, così l'azione intentata da alcuni condomini contro altro partecipante al condominio per ottenere l'abbattimento di pensiline costruite nella proprietà individuale, che si assumevano lesive del decoro condominiale, è stata ricondotta all'art. 1122 c.c., trattandosi di opere realizzate da un condomino nella porzione di proprietà esclusiva, con connotazioni di natura reale, costituendo manifestazione di una delle facoltà del proprietario; se tale azione riguarda un immobile comune a più persone, sussiste causa inscindibile per ragioni sostanziali, che implica litisconsorzio necessario tra tutti i condomini, atteso che il giudizio sull'eventuale abbattimento del manufatto lesivo comporta necessariamente l'accertamento dell'estensione del diritto di ciascuno dei comproprietari (Cass.civ., sez. II, 17 febbraio 2017, n. 4193).

Anche in tema di azione volta alla declaratoria di nullità del regolamento contrattuale si è ritenuto che non sussista legittimazione passiva del condominio, ma litisconsorzio necessario fra i singoli condomini, trattandosi di strumento regolamentare che ha natura di contratto plurilaterale, avente cioè pluralità di parti e scopo comune (Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 2017, n. 4432; Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2008, n. 12850).

Sotto il profilo passivo e, segnatamente, ai fini esecutivi, si è affermato che la sentenza (o il decreto ingiuntivo) recante condanna del condominio abbia valenza di titolo nei confronti di tutti i condomini, anche se essi non abbiano assunto le vesti di parti in senso formale nel giudizio e quindi non siano neppure individuati nominativamente nel provvedimento (Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2017, n. 22856; Cass. civ., sez. un., 8 aprile 2008, n. 9148; Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 1982, n. 6866). In tal caso, ferma l'efficacia del titolo ottenuto nei confronti del condominio anche nei contro i singoli condomini, si è ritenuto che in caso di azione contro il singolo obbligato pro quota, il titolo deve essere preventivamente notificato anche a costui, non essendo applicabile al caso l'art. 654, comma 2, c.p.c., in quanto “il condominio è soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini, ancorché si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta, e l'art. 654, comma 2, c.p.c. è da ritenere applicabile solo al soggetto nei confronti del quale il decreto ingiuntivo sia stato emesso ed al quale sia stato ritualmente notificato” (Cass. civ., sez. VI/III, 29 marzo 2017, n. 8150).

In virtù della legittimazione concorrente e sostitutiva fra condomini, si è ritenuto che colui che sia subentrato in corso di causa nella posizione di un condomino che non ha partecipato al giudizio di primo grado, può impugnare la sentenza che abbia pronunziato su diritti comuni, dovendosi tale sentenza considerare emessa anche nei suoi confronti (Cass. civ., sez. II, 19 maggio 2007, n. 7827).

Per gli stessi principi si è affermato che il singolo condomino può promuovere le azioni (o resistere alle azioni da altri proposte) a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota anche qualora gli altri condomini non intendano agire o resistere in giudizio, avendo tale suo potere carattere autonomo (Cass. civ., sez. II, 6 agosto 1999, n. 8479).

Le impugnazioni

Alla luce della giurisprudenza che individua una legittimazione concorrente del singolo condomino e dell'amministratore si è ritenuto che ove la sentenza di primo grado sia stata notificata al condominio in persona dell'amministratore, tale adempimento comporta decorrenza del termine breve per l'impugnazione anche rispetto ai condomini che non fossero costituiti di persona nel giudizio di primo grado (Cass. civ., sez. VI/II, 11 gennaio 2012, n. 177); allo stesso modo la sentenza passata in giudicato per difetto di impugnativa da parte dell'amministratore farà stato anche nei confronti dei singoli condomini non intervenuti uti singuli nel giudizio (Cass. civ., sez. III, 24 luglio 2012, n. 12911; Cass. civ., sez. II, 22 agosto 2002, n. 12343).

Pacificamente poi si è sempre ritenuto sussistente il diritto dei singoli condomini, non personalmente costituiti, ad impugnare la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'intero condominio, è ciò in quanto il diritto di ogni partecipante al condominio ha per oggetto le intere cose comuni, senza che possa rilevare la mancata impugnazione da parte dell'amministratore o che vi sia necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei condomini non appellanti (o non ricorrenti), né intervenienti, nei cui confronti il provvedimento impugnato non passerà comunque in giudicato (Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25288; Cass. civ., sez. II, 3 settembre 2012, n. 14765; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2000, n. 3900); resta ferma, in tale ipotesi, la carenza di legittimazione dei singoli - come si è più sopra evidenziato - per quelle ipotesi in cui la lite abbia ad oggetto meri aspetti gestionali, in quanto non idonea ad incidere, se non in via mediata, sull'interesse esclusivo di uno o più partecipanti (Cass.civ., sez. II, 21 settembre 2011, n. 19223; Cass.civ., sez. II, 4 maggio 2005, n. 9213).

Tale panorama interpretativo pare essere messo in crisi dalle Sezioni unite del 2014 (Cass. civ. sez. un. 18 settembre 2014, n. 19633 cit.), che espressamente sovvertono la pacifica concorrenza della legittimazione dell'amministratore e del singolo, sostenendo che il singolo condomino dovrà essere considerato parte in quel processo solo se vi intervenga e non qualora sia rappresentato dall'amministratore.

Sulla scorta di tale assunto, con la già citata ordinanza Cass. civ., sez. II, 1 novembre 2017, n. 27101, la II sezione della Corte di legittimità ha ritenuto di sottoporre alle Sezioni Unite la questione della “ammissibilità dell'impugnazione incidentale proveniente da un singolo condomino in ipotesi di soccombenza parziale o reciproca del condominio, in primo o in secondo grado, ove lo stesso, a fronte di un appello o di un ricorso in cassazione della controparte, si sia, in realtà, difeso dall'impugnazione principale, seppur soltanto depositando una comparsa di risposta o notificando un controricorso mediante l'amministratore (ovvero tramite il proprio rappresentante unitario di tutti quei partecipanti che non abbiano già assunto individualmente l'iniziativa di appellare o di ricorrere in cassazione)”; a tale problema le sezioni Unite hanno dato statuendo che contro la sentenza di condanna emessa nei confronti del Condominio, il singolo condomino è legittimato a proporre impugnazione, poiché nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha un autonomo potere individuale, concorrente con quello dell'amministratore, di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota: ne deriva che può proporre ricorso incidentale tardivo, pur non avendo svolto difese nei precedenti gradi di merito, ove intenda evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio, senza subire effetti pregiudizievoli dalla difesa già svolta dallo stesso (Cass. civ., sez. un., 18 aprile 2019, n. 10934).

L'incapacità a testimoniare

Da quanto sin qui esposto consegue in via del tutto logica l'incapacità del singolo condomino ad assumere la qualità di testimone ex art. 246 c.p.c. nelle cause in cui è parte il condominio, essendo egli già parte della stessa anche se non costituito individualmente (Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2000, n. 6813).

CASISTICA

Legittimazione e leasing

In tema di condominio, il generale potere ex art. 1137 c.c. di impugnare le deliberazioni condominiali in relazione alle spese necessarie per le parti comuni dell'edificio compete al proprietario della singola unità immobiliare, mentre non spetta all'utilizzatore di un'unità immobiliare in leasing, essendo lo stesso titolare non di un diritto reale, ma di un diritto personale derivante da un contratto ad effetti obbligatori che rimette il perfezionamento dell'effetto traslativo ad una futura manifestazione unilaterale di volontà del conduttore. Né, ai fini della legittimazione dell'utilizzatore in leasing alla partecipazione all'assemblea ed alla correlata impugnativa, può rilevare il principio dell'apparenza del diritto, dando valore dirimente al fatto che quegli si comportasse abitualmente come fosse un condomino, non trovando motivo di applicazione i principi di affidamento e di tutela dell'apparentia iuris nei rapporti fra condominio e singoli partecipanti ad esso (Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 2018, n. 27162)

Legittimazione singolo condomino e decreto ingiuntivo

La legittimazione ad agire per il pagamento degli oneri condominiali, nonché a proporre l'eventuale impugnazione, spetta all'amministratore e non anche ai singoli condomini, poiché il principio per cui l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, né di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore, non trova applicazione nelle controversie aventi ad oggetto non già un diritto comune, ma la sua gestione, ovvero l'esazione delle somme a tal fine dovute da ciascun condomino, siccome promosse per soddisfare un interesse direttamente collettivo, senza correlazione immediata con quello esclusivo di uno o più partecipanti (Trib. Genova 8 marzo 2018, n. 710).

Tutela parti comuni

Ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune e non una frazione della stessa, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti del terzo o di un singolo condomino (Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 2018, n. 4336).

Controversie sulla gestione

Nel condominio di edifici, il principio secondo cui l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, ha come limite quello delle controversie che abbiano ad oggetto non i diritti su un servizio comune ma bensì la sua gestione, volta a soddisfare solo esigenze collettive della comunità condominiale (Cass. civ., sez. II, 31 gennaio 2018, n. 2411).

Domanda di usucapione

In tema di condominio negli edifici, la proposizione di una domanda diretta alla estensione della proprietà comune mediante declaratoria di appartenenza al condominio di un'area adiacente al fabbricato condominiale, siccome acquistata per usucapione, implicando non solo l'accrescimento del diritto di comproprietà, ma anche la proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati, esorbita dai poteri deliberativi dell'assemblea e dai poteri di rappresentanza dell'amministratore, il quale può esercitare la relativa azione solo in virtù di un mandato speciale rilasciato da ciascun condomino (Cass. civ., sez. II, 9 novembre 2020, n. 2501).

Impugnazione della delibera assembleare: conseguenze del litisconsorzio processuale

Nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., si determina una situazione di litisconsorzio processuale fra i condomini che siano stati parte del giudizio di primo grado, con conseguente applicazione, in sede di gravame, della disciplina ex art. 331 c.p.c. (Cass. civ., sez. II, 28 agosto 2020, n. 18045).

Gravi vizi e viali pedonali di accesso

In tema di appalto, l'operatività della garanzia di cui all'art. 1669 c.c. si estende anche ai gravi difetti della costruzione che non riguardino il bene principale (come gli appartamenti costruiti), bensì i viali di accesso pedonali al condominio, dovendo essa ricomprendere ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo sia la funzionalità che la normale utilizzazione dell'opera, senza che abbia rilievo in senso contrario l'esiguità della spesa occorrente per il relativo ripristino. (Cass.civ., sez. II , 9 settembre 2013 , n. 20644)

Vizi costruttivi e impianto di depurazione reflui fognari

l'inesistenza di un efficiente sistema di trattamento e smaltimento dei reflui costitisce grave vizio costruttivo ex art 1667 c.c., in quanto condizione ostativa al rilascio dell'abitabilità del fabbricato. (Trib. Firenze, sez. III, 1 febbraio 2016).

Ricorso al TAR per beni in parti comuni, legittimazione del singolo

Il singolo condomino può impugnare gli atti relativi al dehors senza il sostegno del condominio, per difendere un bene di cui è titolare esclusivo, seppure materialmente localizzato all'interno dello spazio condominiale. Non può, però, sostituirsi al condominio, utilizzando argomenti che riguardano prerogative di quest'ultimo, come la mancata espressione di un assenso al progetto da parte dell'assemblea (T.A.R. Brescia – Lombardia, sez. II, 24 aprile 2020, n. 281).

Casistica

CASISTICA

Azione esecutiva e legittimazione passiva dei singoli condomini

Il creditore che proceda all'esecuzione forzata nei confronti dei singoli condomini, sulla base di un titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell'intero condominio, per obbligazioni negoziali contratte dall'amministratore, deve dimostrare la legittimazione passiva di ciascuno degli escussi, mentre per l'affermazione delle rispettive quote millesimali si ammette la mera allegazione. Se il creditore omette di specificare la quota di ciascun condomino, oppure procede per il totale dell'importo, il destinatario della richiesta potrebbe opporsi all'esecuzione deducendo di non essere affatto un condomino, oppure di esserlo per una quota inferiore a quella allegata dalla controparte. Nella prima ipotesi, spetta al creditore procedente la prova della qualità di condomino, in mancanza della quale il precetto va dichiarato inefficace per l'intero. Nella seconda ipotesi, invece, la prova dell'effettiva misura della quota condominiale spetta all'opponente. Se tale dimostrazione viene fornita, l'atto di precetto deve essere dichiarato inefficace solo per l'eccedenza. In caso contrario, l'opposizione non viene accolta, e l'atto di precetto resta quindi efficace per l'intera quota di cui il creditore ha intimato il pagamento (Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2017, n.22856).

Intervento adesivo, impugnazioni e acquiescenza

L'intervento del singolo condomino a favore del condominio ai sensi dell'art. 1137 c.c., in un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare per sostenerne la validità, si connota come intervento adesivo dipendente, ragione per cui, ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c., i poteri dell'intervenuto sono limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dal condominio quale parte adiuvata, sulla cui scorta consegue che, in caso di sua acquiescenza alla sentenza, l'interventore adesivo dipendente non può proporre autonomamente impugnazione, né in via principale né in via incidentale (Cass. civ., sez. II, 4 febbraio 2021, n. 2636)

Domanda riconvenzionale e litisconsorzio necessario

In tema di condominio negli edifici, qualora un condomino, convenuto dall'amministratore per il rilascio di uno spazio di proprietà comune occupato sine titulo, agisca in via riconvenzionale per ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva su tale bene, il contraddittorio va esteso a tutti i condomini, incidendo la controdomanda sull'estensione dei diritti dei singoli; pertanto, ove ciò non avvenga e la domanda riconvenzionale sia decisa solo nei confronti dell'amministratore, l'invalida costituzione del contraddittorio può, in difetto di giudicato espresso o implicito sul punto, essere eccepita per la prima volta o rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità, con conseguente rimessione degli atti al primo giudice (Cass. civ., sez. VI, 15 marzo 2017, n.6649).

Legittimazione ad agire e ad impugnare: esclusione

Nel condominio di edifici, il principio secondo cui l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, né, quindi, del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore e di avvalersi dei mezzi d'impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio, non trova applicazione relativamente alle controversie che, avendo a oggetto non diritti su un servizio comune ma la sua gestione, sono intese a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale o l'esazione delle somme dovute in relazione a tale gestione da ciascun condomino. Pertanto, poiché in tali controversie non vi è correlazione immediata con l'interesse esclusivo di uno o più partecipanti, bensì con un interesse direttamente collettivo e solo mediatamente individuale al funzionamento e al corretto finanziamento dei servizi stessi, la legittimazione ad agire e a impugnare spetta esclusivamente all'amministratore, sicché la mancata impugnazione della sentenza da parte di quest'ultimo esclude la possibilità per il condomino di impugnarla (Cass. civ., sez. II, 18 gennaio 2017, n.1208).

Legittimazione sostitutiva e domanda di rimborso somme

Il principio della c.d. rappresentanza reciproca e della legittimazione sostitutiva - in base al quale il condomino può agire a tutela dei diritti comuni nei confronti dei terzi - non può essere invocato, ad esempio, qualora il condomino, nel chiedere il rimborso anche delle spese anticipate dagli altri comproprietari rimasti estranei al giudizio, agisca non a tutela di un bene comune, bensì per far valere l'interesse personale alla reintegrazione del proprio patrimonio individuale (fattispecie relativa all'azione intrapresa contro l'appaltatore per il rifacimento del tetto) (Cass. civ., sez. II, 4 ottobre 2016, n.19796).

Legittimazione concorrente

La peculiare natura del condominio, ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati ex mandato dall'amministratore, comporta che l'iniziativa giudiziaria di quest'ultimo a tutela di un diritto comune dei condomini non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto, nell'esercizio di una forma di rappresentanza reciproca. Ne consegue che il condomino che interviene personalmente nel processo promosso dall'amministratore, per far valere diritti della collettività condominiale, non è un terzo che si intromette in una vertenza fra estranei, ma è una delle parti originarie determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni e, ove tale intervento sia stato spiegato in grado di appello, non possono trovare applicazione i principi propri dell'intervento dei terzi in quel grado, fissati nell'art. 344 c.p.c. (Cass. civ., sez. II, 19 novembre 2021, n. 35576).

Domanda riconvenzionale e accertamento diritti reali

Ove un condomino, convenuto dall'amministratore con azione di rilascio di uno bene asseritamente di proprietà comune, proponga una domanda riconvenzionale, ai sensi degli artt. 34 e 36 c.p.c., diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà esclusiva del bene, viene meno la legittimazione passiva dell'amministratore rispetto alla controdomanda, dovendo la stessa, giacché incidente sull'estensione del diritto dei singoli, svolgersi nei confronti di tutti i condomini, in quanto viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale. Nell'ipotesi in cui una siffatta domanda riconvenzionale venga proposta e decisa solo nei confronti dell'amministratore, o di alcuni dei partecipanti al condominio, il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, e, in difetto di giudicato esplicito o implicito sul punto, tale invalida costituzione del contraddittorio può essere denunciata o essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità, ove gli elementi che rivelano la necessità del litisconsorzio emergano con evidenza dagli atti (Cass. civ., sez. II, 21 settembre 2021, n. 25497).

Giusto processo e legittimazione del singolo: insussistenza

In caso di violazione del termine ragionevole del processo, qualora il giudizio sia stato promosso dal condominio, sebbene a tutela di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini, ma senza che costoro siano stati parte in causa, la legittimazione ad agire per l'equa riparazione spetta esclusivamente al condominio, quale autonomo soggetto giuridico, in persona dell'amministratore, autorizzato dall'assemblea dei condomini (Cass. civ., sez. un., 18 settembre 2014, n.19663).

Giustizia amministrativa e legittimazione

In un condominio, mentre la proprietà delle cose comuni va riferita pro quota ai singoli partecipanti, la loro gestione è riferibile al condominio stesso in qualità di centro d'imputazione di interessi, ossia come figura organizzativa che si colloca nel vasto spazio che separa le persone fisiche dalle persone giuridiche; pertanto il condominio, nella persona dell'amministratore nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'assemblea, è legittimato, al pari di ciascun condomino, ad impugnare le previsioni urbanistiche lesive della proprietà comune (Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 2014, n.3933).

Impugnazione regolamento contrattuale e opposizione di terzo

In materia condominiale, se il condomino non ha partecipato al giudizio, in quanto l'azione è stata promossa nei confronti dell'amministratore condominiale, o del condominio ma non di tutti i condomini, l'unica strada per contestare la decisione che ha sancito la nullità di una parte del regolamento condominiale di natura contrattuale è l'opposizione di terzo. La Cassazione ha respinto il ricorso di un condomino che essendo rimasto estraneo al precedente giudizio non poteva proporre appello contro la relativa decisione. La Suprema corte ricorda come la legittimazione all'impugnazione, in genere, spetta, fatta eccezione per l'opposizione di terzo, solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione ma un potere processuale che può essere riconosciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio (Cass. civ., sez. VI, 10 marzo 2021, n. 6656).

Guida all'approfondimento

Ginesi, La gestione delle liti condominiali, Macerata, 2018;

Celeste - Scarpa, Il condominio negli edifici, Milano,2017;

Triola, Il nuovo condominio, AA.VV. a cura di R. Triola, Torino, 2017;

Terzago, Il condominio. Trattato teorico-pratico,a cura di A. Celeste, Salciarini e Terzago, Milano, 2015;

Celeste - Scarpa, Il nuovo condominio. Il contenzioso, Milano, 2015.

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