L'inasprimento della lotta alle frodi

Saverio Capolupo
13 Gennaio 2022

Con la legge di bilancio per il 2022 sono state riviste le norme di contrasto alle frodi la cui esistenza è stata confermata anche da recenti indagini a cura di più Procure. Al riguardo, va anche segnalata l'adozione di due applicativi da parte dell'Amministrazione finanziaria per agevolare la lotta alle frodi.
Premessa

Con la Legge di bilancio per il 2022 sono state riviste le norme di contrasto alle frodi la cui esistenza è stata confermata anche da recenti indagini a cura di più Procure. Al riguardo, va anche segnalata l'adozione di due applicativi da parte dell'Amministrazione finanziaria per agevolare la lotta alle frodi.

È confermato il potere di blocco della procedura entro 5 giorni da parte dell'Agenzia qualora ravvisi profili di rischio che s'intendono sempre sussistenti in caso di presupposto per segnalare un'operazione sospetta ovvero di impossibilità di procedere all'adeguata verifica della clientela.

Rivisti tempi e modalità per notificare l'avviso di recupero che potrà essere impugnato dinanzi il Giudice tributario mentre sussistono forti dubbi circa la possibilità o meno di censurare la comunicazione del blocco della proceduta ovvero di avviare il contraddittorio.

Il concreto rischio di frodi

Le previsioni avanzate da più parte con l'introduzione di vari bonus fiscali per il rilancio dell'economia in generale, e di quella edilizia in particolare, circa l'esistenza di concreti rischi a danni degli interessi finanziari dello Stato hanno trovato, purtroppo, puntuale riscontro, quantunque non fosse difficile ipotizzare sin dall'inizio il quadro delinquenziale chiaramente emerso dalle recenti indagini.

La Legge di bilancio 23 dicembre 2021, n. 234 ha, di fatto, fatta eccezione per il c.d. bonus facciate, confermati i vari benefici, circostanza che è stata preceduta, però, dall'emanazione del decreto-legge n. 157/2002l essendo indiscutibile che il contrasto alle frodi in materia di cessioni di crediti d'imposta e alle indebite compensazioni sia fondamentale per garantire la corretta destinazione delle ingenti risorse pubbliche stanziate.

Ma oltre a dover garantire che i finanziamenti siano correttamente utilizzati alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle norme agevolative, la riscossione di crediti inesistenti ha determinato (e determina) due ulteriori effetti negativi: coinvolgimento anche della criminalità organizzata, oltre che quelle comune, ed inquinamento del sistema economico-finanziario con capitali di provenienza illecita attuato anche per effetto del riciclaggio e dell'autoriciclaggio.

Occorre riconoscere che già il D.L. n. 157/2021 sia stato tardivo se non altro in considerazione di quanto aveva già denunciato la Banca d'Italia che, con comunicazione del 1° febbraio 2021, aveva evidenziato l'esistenza di rischi di frode attuate mediante la creazione “a tavolino” di crediti inesistenti.

Probabilmente, è stato anche sottovalutato il rischio di fenomeno parallelo costituito dall'acquisto di detti crediti, reali, da parte di imprese facenti capo, direttamente o indirettamente, alla criminalità comune e/o organizzata per riciclare capitali di provenienza illecita.

Oltre all'evidente tardività con cui sono state ampliate le facoltà dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Fidanza va anche denunciato l'involontaria responsabilità del sistema finanziario che, avendo individuato nella cessione del credito in fattura all'impresa ovvero agli enti del comparto finanziario, nella prima fase non ha adottato, come pure avrebbe responsabilmente dovuto adottare, talune verifiche preventive con riferimento alla data di costituzione delle imprese, alla loro effettiva capacità economica, al volume di affari realizzato, ai precedenti di alcuni professionisti certificatori (Asseverazione e visto di conformità), ai precedenti in materia di illeciti comuni (truffa), dei riciclaggio, ecc..

Si comprende, ovviamente, l'elevato interesse (acquisto di crediti di 110 a 100 per quelli riscuotibili in quattro ratte, ovvero l'acquisito di un credito di 100 a 80, se riscuotibile in 10 anni) tenuto conto dell'enorme liquidità disponibili e dei modesti tassi attivi attuali. D'altra parte, il rischio pe il sistema finanziario, almeno in parte, è davvero esiguo grazie anche al sistema delle assicurazioni obbligatorie, almeno per alcune tipologia di bonus.

Le recenti iniziative di contrasto alle frodi

Occorre prendere atto che, finalmente, vi sono stati, a distanza di brevissimo tempo, tre rilevanti correttivi.

Il primo con il D.L.11 novembre 2021, n. 157 con il quale erano state dettate alcune misure urgenti. In particolare, era stato previsto che l'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, potesse sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti un intervento correttivo che, almeno in parte, dovrebbe ridurre i rischi sempre che, ovviamente, vengano fatti i necessari approfondimenti sui creditori, soprattutto laddove gli importi siano elevati.

Oltre al citato intervento di tipo puramente normativo, di recente va segnalato che, per arginare il pericoloso fenomeno della riscossione di crediti fittizi, l'Amministrazione finanziaria ha predisposto anche due applicatividenominati P.Ris.M.A." e "Moni.C." – che si sommano agli ulteriori strumenti informativi disponibili arricchendo, in tal modo, il patrimonio informativo disponibile con strumenti in grado di orientare proficuamente le investigazioni.

Con la legge di bilancio 2022 si è provveduto, da un lato, ad abrogare il D.L. n. 157/20021; dall'altro, a riformulare le disposizioni di contrasto all'evasione, a decorrere dal primo gennaio 2022.

Le misure di contrasto della legge di bilancio alle frodi

Innanzitutto, è stato confermato il potere di sospensione dell'Agenzia dell'entrate di cui sopra. A tal fine sono stati individuati tre profili di rischio utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti.

Il primo attiene alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni dei contribuenti con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

Il secondo riguarda i dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, utilizzando sempre le informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

Il terzo concerne le analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni esercitate dagli interessati.

Si è in presenza, ovviamente, di controlli di carattere formale che non potranno essere effettuati “a massa” e in modo indiscriminato considerato, da un lato, il numero delle cessioni di credito interessate; dall'altro, il reale numero di persone che l'Agenzia delle entrate può dedicare concretamente allo specifico compito istituzionale.

Ne consegue che l'analisi dei profili di rischio merita una preventiva selezione con criteri determinati anche internamente all'Amministrazione. A tal fine possono essere certamente utili, ma lungo un lasso di tempo maggiore, i richiamati applicatividenominati P.Ris.M.A." e "Moni.C.

D'altra, se è vero che decorsi i cinque giorni la comunicazione deve intendersi operativa, è altrettanto innegabile che, per espressa previsione normativa, nulla impedisce all'Agenzia delle entrate di effettuare qualsiasi tipo di indagine, verifica e riscontro, ritenuta necessaria e/o opportuna utilizzando gli ordinari poteri che le sono attribuiti in via ordinaria per l'esecuzione dei controlli fiscali

In ogni caso, attraverso l'applicativo P.Ris.M.A è possibile, per ciascun contribuente disporre di tutti i dati relativi ai crediti allo stesso concessi (importo, data della concessione, ecc.). In tal modo, acquisendo anche i dati relativi a eventuali crediti concessi in precedenza e rilevabili con altri applicativi comunque già in uso, è possibile di avere una fotografia completa per ciascun soggetto.

È di tutta evidenza che gli elementi base di riferimento siano costituito dal codice fiscale e dalla piattaforma "cessione crediti" in un determinato intervallo temporale, “con possibilità di orientare l'analisi sulle varie tipologie di agevolazione".

In sostanza, attraverso l'esame degli elementi informativi in tal modo disponibili sarà possibile ricostruire la “vita” del credito, anche per individuare gli eventuali plurimi passaggi, schema utilizzato anche per rendere più complessa l'individuazione delle respnsabilità.

La difesa del contribuente

In merito è opportuno evidenziare un primo problema che si pone qualora il controllo effettuato dovesse confermare i rischi di frode. Verificandosi tale presupposto la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.

Al riguardo, invero, si pone l'interrogativo se la comunicazione di cui sopra possa essere impugnata o meno dinanzi al giudice tributario nei successivi sessanta giorni ovvero se sia possibile e/o obbligatorio il preventivo contraddittorio con l'Amministrazione.

Fatta eccezione per le ipotesi in cui la comunicazione si fondi su elementi concreti ed oggettivi, non possono essere escluse ipotesi in cui la valutazione dell'Amministrazione risulti effettivamente censurabile.

Non deve sfuggire, infatti, che il comma 36 della legge n. 234/2021 dispone espressamente che “per le controversie relative all'atto di recupero di cui al comma 32 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.

Ora, mentre l'atto di recupero - che riguarda un credito concesso sulla base di condotte illegittime - evidenzia oggettivamente una pretesa dell'Amministrazione per cui non vi è dubbio, alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità in materia, che trattasi, sostanzialmente, di un atto impositivo (di negazione del credito) e, quindi, pacificamente inquadrabile nell'ambito dell'art. 19 del d.Lgs n. 546/1992, alla stessa conclusione difficilmente potrà pervenirsi con riferimento alla comunicazione.

Ad avviso dello scrivente il blocco della procedura non implica necessariamente la insussistenza del diritto di credito in quanto il profilo di rischio potrebbe riguardare il soggetto che lo ha acquistato ma non il creditore cedente, anche non originario.

Sulla base dei principi generali, pertanto, deve ritenersi che il blocco della procedura si ponga al di fuori dell'area fiscale a meno che non riguardi il creditore originario. D'altra parte, questa prima fase di controllo non attiene tanto al merito del credito quanto alla valutazione di taluni parametri riguardanti gli acquirenti del credito sicché, giova ribadirlo, a fronte di vere e proprie frodi potrebbero verificarsi ipotesi di crediti effettivi acquistati, ad esempio, da soggetti orbitanti nell'area della criminalità, organizzata e non, per consumare ipotesi di riciclaggio.

In ogni caso, quantunque la norma non consideri espressamente l'ipotesi, nulla impedisce ai soggetti acquirenti il credito di chiedere l'avvio di un contraddittorio con l'Agenzia delle entrate.

Va da sé, però, che è verosimile ipotizzare che, laddove venga bloccata la procedura, l'Agenzia delle Entrate interessi la Procura della Repubblica competente trovandosi in concrete ipotesi quantomeno di configurazione del reato di tentata truffa allo Stato. In tal caso, ovviamente, non potrebbe esservi alcun contraddittorio atteso che, dopo l'invio della comunicazione di reato (tentato) alla Magistratura, scatta il segreto sulle indagini con conseguente divieto fornire notizie agli interessati.

Casi oggettivi di esclusione dalla procedura

L'acquisizione del credito è preclusa in ogni caso, per espressa previsione legislativa, in due occasioni.

La prima riguarda i casi in cui sussistano i presupposti per inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando i potenziali acquirenti del credito sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

La seconda concerne il caso in cui i soggetti obbligati si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela. In tal caso si devono astenere dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni.

Il medesimo divieto opera qualora siano parte nell'operazione, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

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