La decisione delle Sezioni Unite sul mutamento del rito nei procedimenti semplificati

Redazione scientifica
14 Gennaio 2022

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno chiarito le conseguenze dell'erronea instaurazione del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa mediante atto di citazione, anziché con ricorso.

Le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla questione di massima e di particolare importanza, rimessa dalla Terza sezione civile, riguardante le conseguenze dell'erronea instaurazione del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa,mediante atto di citazione, anziché con ricorso.

Con l'ordinanza interlocutoria i giudici avevano chiesto un chiarimento sulla portata dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. 150/2011, la quale dispone, in relazione alle controversie promosse in forme diverse da quelle previste dal decreto, che «gli effetti sostanzialie processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento».

Si trattava cioè di accertare se il riferimento alle norme del rito «seguito prima del mutamento» dovesse intendersi come indicazione del parametro normativo mediante cui valutare la tempestività della domanda, o come dipendenza della salvezza degli effetti dal fatto che il mutamento sia stato disposto.

In merito, le Sezioni Unite hanno affermato che «nei procedimenti «semplificati» disciplinati dal d.lgs. 150/2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 dello stesso decreto - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente scelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione quando la legge prescrive il ricorso, o viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione».

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