Cram down negli accordi di ristrutturazione dei debiti

La Redazione
14 Gennaio 2022

Nell'ambito di un procedimento di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il Tribunale aderisce alla tesi estensiva dell'interpretazione dell'art. 182 bis, comma 4, l. fall., secondo la quale il cram down fiscale è applicabile anche nell'ipotesi di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti.

Nell'ambito di un procedimento di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il Tribunale aderisce alla tesi estensiva dell'interpretazione dell'art. 182 bis, comma 4, l. fall., secondo la quale il cram down fiscale è applicabile anche nell'ipotesi di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti.

Tale interpretazione, a parere dei Giudici, è in linea con la ratio delle nuove norme; con la necessità di coordinare sistematicamente le disposizioni in oggetto con la disciplina del sovraindebitamento; con l'esigenza di consentire un sindacato dell'eventuale diniego del fisco sulla proposta di transazione, che non potrebbe essere esercitato se si negasse al tribunale la possibilità di intervenire sul rigetto della proposta da parte dell'Agenzia delle Entrate e degli enti; nonché con l'argomento letterale in quanto “mancanza di adesione” può essere intesa anche come mancanza di adesione derivante da una risposta negativa.

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