Incostituzionale la proroga del «blocco» delle esecuzioni contro enti del SSN

Redazione scientifica
17 Gennaio 2022

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 3, comma 8, del d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021, che ha prorogato al 31 dicembre 2021 il divieto di azioni esecutive contro enti del SSN.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 3, comma 8, del d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021, che ha prorogato al 31 dicembre 2021 il divieto di azioni esecutive contro enti del SSN.

I giudici evidenziano che «l'originaria durata del «blocco» delle esecuzioni e dell'inefficacia dei pignoramenti disposti dall'art. 117, comma 4, d.l. 34/2020 era contenuta in poco più di sette mesi, dall'entrata in vigore del 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre dello stesso anno».

La misura si esauriva quindi nella prima fase dell'emergenza pandemica da COVID-19 — quella più acuta e destabilizzante —, allorché una sospensione indistinta e generalizzata delle procedure esecutive nei confronti degli enti sanitari poteva dirsi ragionevole e proporzionata».

Viceversa, l'art. 3, comma 8, d.l. 183/2020, «ha prorogato la misura in danno dei creditori per un intero anno senza alcun aggiornamento della valutazione comparativa tra i loro diritti giudizialmente accertati e gli interessi dell'esecutato pubblico».

In tal modo, «gli effetti negativi della protrazione del «blocco» delle esecuzioni sono stati lasciati invariabilmente a carico dei creditori, tra i quali pure possono trovarsi anche soggetti cui è stato riconosciuto un risarcimento in quanto gravemente danneggiati nella salute o operatori economici a rischio di espulsione dal mercato».

In definitiva, «costituzionalmente tollerabile ab origine, la misura è divenuta sproporzionata e irragionevole per effetto di una proroga di lungo corso e non bilanciata da una più specifica ponderazione degli interessi in gioco, che ha leso il diritto di tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. nonché, al contempo, la parità delle parti e la ragionevole durata del processo esecutivo».

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