La trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità sconta l'imposta ipotecaria in misura fissa

La Redazione
17 Gennaio 2022

La trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità (e non l'accettazione tacita in sé) deve essere considerata quale conseguente all'atto traslativo del diritto immobiliare tra vivi, dato che solo in conseguenza e sulla base di questo si può perfezionare la richiesta di trascrizione.

La trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità (e non l'accettazione tacita in sé) deve essere considerata quale conseguente all'atto traslativo del diritto immobiliare tra vivi, dato che solo in conseguenza e sulla base di questo si può perfezionare la richiesta di trascrizione.

Ne deriva, quindi, che tale trascrizione è soggetta all'imposta ipotecaria in misura fissa.

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