La trasferta aerea affrontata dall'avvocato non è un valido motivo per autorizzare l'udienza da remoto

Redazione scientifica
17 Gennaio 2022

Non può essere accolta l'istanza di trattazione da remoto della causa portata in udienza, che sia motivata dall'«elevato rischio manifestatosi nei giorni immediatamente precedenti l'udienza» e in relazione «allo spostamento con trasferta aerea dei difensori, tutti residenti in Sicilia», non sussistendo né le «situazioni eccezionali» né «i provvedimenti assunti dalla pubblica autorità» a cui si riferisce l'art. 7-bis d.l. 105/2021.

In un ricorso presentato per la trattazione della causa da remoto, il Consiglio di Stato ha affermato che l'art. 7-bis d.l. 105/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. 126/2021, come modificato dall'art. 16, comma 5, d.l. 228/2021, consente «la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori» solo «in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da COVID-19».

A detta dei Giudici, i presupposti previsti dalla legge non si rinvengono nelle ragioni poste a fondamento dell'istanza, rappresentate da «l'elevato rischio manifestatosi nei giorni immediatamente precedenti l'udienza» del 13 gennaio 2022 e in relazione «allo spostamento con trasferta aerea dei difensori, tutti residenti in Sicilia»: non sussistono, infatti, né le «situazioni eccezionali» né «i provvedimenti assunti dalla pubblica autorità» a cui si riferisce la norma – peraltro non documentati - che non consentono la presenza fisica in udienza.

Per questi motivi, il Consiglio di Stato respinge l'istanza.

*Fonte: Diritto e Giustizia.it

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